Art. 3 · Modifiche della direttiva (UE) 2015/2366

Art. 3

Modifiche della direttiva (UE) 2015/2366

In vigore dal 13 mar 2024
Modifiche della direttiva (UE) 2015/2366 La direttiva (UE) 2015/2366 è così modificata: 1) l'articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I della presente direttiva e agli istituti di moneta elettronica quali definiti all', punto 1), della direttiva 2009/110/CE di tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità seguenti: a) i fondi non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti a un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o presso una banca centrale a discrezione della stessa, o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell'interesse degli utenti di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza; b) i fondi sono coperti da una polizza assicurativa o da qualche altra garanzia comparabile, ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio non appartenente allo stesso gruppo cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica stesso, per un importo equivalente a quello che sarebbe stato segregato in mancanza della polizza assicurativa o di altra garanzia comparabile, pagabile qualora l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica non sia in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari.» ; 2) l'articolo 35 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il paragrafo 1 non si applica ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un gruppo.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Gli Stati membri assicurano che, qualora il partecipante a un sistema di pagamento designato ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisca, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento richiedente motivazioni circostanziate alla base di eventuali rifiuti. (*5)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).»;" 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 35 bis Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati 1.   A salvaguardia della stabilità e dell'integrità dei sistemi di pagamento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che chiedono di partecipare e che partecipano a sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE dispongono di quanto segue: a) una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento; b) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica che intende prestare, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica come anche una descrizione delle modalità per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6); e c) un piano di liquidazione in caso di dissesto. Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo: a) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi degli utenti di servizi di pagamento depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine, la descrizione delle misure adottate per tale tutela comprende, a seconda dei casi: i) una descrizione della politica di investimento per garantire che le attività scelte siano liquide, sicure e a basso rischio; ii) il numero dei soggetti che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni; iii) una descrizione della gestione e del processo di riconciliazione per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza; iv) una copia del progetto di contratto con l'ente creditizio; v) una dichiarazione esplicita della conformità all'articolo 10 della presente direttiva da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica; b) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi dell'utente di servizi di pagamento mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio, la descrizione delle misure adottate ai fini di tale tutela contiene quanto segue: i) la conferma che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio proviene da un'entità non appartenente allo stesso gruppo di imprese cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica; ii) informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica; iii) la durata e le modalità di rinnovo della copertura; iv) una copia del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti. Ai fini del primo comma, lettera b), la descrizione dimostra che i dispositivi di governo societario, i meccanismi di controllo interno e le modalità per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui a tale lettera sono proporzionati, appropriati, validi e adeguati. Inoltre, i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno comprendono: a) una mappatura dei rischi individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica ha messo o metterà in atto per valutare e prevenire tali rischi; b) le diverse procedure per svolgere controlli periodici e permanenti, compresa la frequenza e le risorse umane assegnate; c) le procedure contabili mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie; d) l'identità della persona o delle persone responsabili delle funzioni di controllo interno, compresi i controlli periodici, permanenti e di conformità, nonché un curriculum vitae aggiornato di tale persona o di tali persone; e) l'identità di tutti i revisori che non siano revisori legali ai sensi dell', punto 2), della direttiva 2006/43/CE; f) la composizione dell'organo di amministrazione e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza; g) una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate onde evitare di mettere a repentaglio la qualità del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica; h) una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica; i) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica è una filiazione di un'entità regolamentata in un altro Stato membro, una descrizione della governance del gruppo. Ai fini del primo comma, lettera c), il piano di liquidazione è adattato alle dimensioni e al modello commerciale previsti dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti. 2.   Gli Stati membri definiscono la procedura per valutare la conformità al paragrafo 1. Tale procedura può assumere la forma di un'autovalutazione, dell'obbligo di una decisione esplicita da parte dell'autorità competente o di qualsiasi altra procedura volta a garantire che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica interessati si conformino al paragrafo 1. (*6)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»."
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