Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 260/2012
In vigore dal 13 mar 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 260/2012
Il regolamento (UE) n. 260/2012 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
sono inseriti i punti seguenti:
«1 bis)
“bonifico istantaneo”, un bonifico che è eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario;
1 ter)
“canale di disposizione di ordine di pagamento”, qualsiasi metodo, dispositivo o procedura attraverso cui il pagatore può impartire un ordine di pagamento al proprio PSP per un bonifico, compresi servizi bancari online, applicazioni bancarie mobili, sportelli automatici per il prelievo di contante, o in qualsiasi altro modo nei locali del PSP;
1 quater)
“prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento”, un prestatore di servizi di disposizione di pagamento quale definito all', punto 18), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
1 quinquies)
“nome del beneficiario”, il nome e il cognome nel caso di una persona fisica; la denominazione commerciale o giuridica nel caso di una persona giuridica;
1 sexies)
“misura restrittiva finanziaria mirata”, un provvedimento di congelamento dei beni imposto a una persona, un organismo o un'entità o un divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di tale persona, organismo o entità o a suo vantaggio, direttamente o indirettamente, in virtù di misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE;
1 septies)
“identificativo del soggetto giuridico” o “LEI”, codice di riferimento alfanumerico unico conforme alla norma ISO 17442, assegnato a un soggetto giuridico;
(*1) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»
"
b)
il punto 5) è sostituito dal seguente:
«5)
“conto di pagamento”, un conto di pagamento quale definito all', punto 12), della direttiva (UE) 2015/2366;»;
c)
il punto 22) è sostituito dal seguente:
«22)
“sistema di pagamento al dettaglio”, un sistema di pagamento, diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono principalmente di importo contenuto;»;
2)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 5 bis
Operazioni di bonifico istantaneo
1. I PSP che offrono ai propri USP un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici offrono a tutti i loro USP un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei.
I PSP di cui al primo comma assicurano che tutti i conti di pagamento che sono raggiungibili per i bonifici siano raggiungibili anche per i bonifici istantanei 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario.
2. In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'autorizzazione preventiva concessa dalle autorità competenti sulla base della loro valutazione dell'accesso alla liquidità in euro, un PSP situato in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro non è tenuto a offrire agli USP il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro oltre un limite per operazione, da conti di pagamento denominati nella valuta nazionale di tale Stato membro, nel periodo in cui tale PSP non invia né riceve operazioni di bonifico non istantaneo in euro in relazione a tali conti di pagamento. Tale limite è fissato dalle autorità competenti e non è inferiore a 25 000 EUR. Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione preventiva su richiesta del PSP per un periodo di un anno. Su richiesta del PSP, le autorità competenti possono prorogare tale autorizzazione preventiva di ulteriori periodi di un anno a seguito di una nuova valutazione da parte delle autorità competenti dell'accesso del PSP alla liquidità in euro. Le autorità competenti informano annualmente la Commissione in merito alle autorizzazioni preventive e alle proroghe concesse a norma del presente paragrafo.
La BCE e qualsiasi banca centrale nazionale, ove non agiscano in veste di autorità monetaria o altra autorità pubblica, possono limitare l'offerta di un servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei al periodo di tempo durante il quale offrono il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici non istantanei.
3. Fermo restando l'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è quello in cui questo è stato ricevuto dal PSP del pagatore, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.
Fermo restando l'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, se il pagatore e il PSP del pagatore concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo deve avvenire in un momento specifico di un giorno specifico oppure nel momento in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del PSP, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è ritenuto essere quello concordato, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.
In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è:
a)
nel caso di un ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo, il momento in cui il PSP del pagatore ha introdotto nel proprio sistema interno le informazioni relative all'ordine di pagamento, il che avviene il prima possibile dopo che il pagatore ha impartito l'ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo al proprio PSP;
b)
nel caso di un ordine di pagamento singolo per un bonifico istantaneo nel quadro di un pacchetto di cui al paragrafo 7 del presente articolo, qualora la conversione di tale pacchetto in singole operazioni di pagamento sia effettuata dal PSP del pagatore, il momento in cui il PSP del pagatore ha scorporato l'operazione di pagamento che ne deriva; il PSP del pagatore procede alla conversione del pacchetto subito dopo che quest'ultimo è stato impartito dal pagatore al proprio PSP e completa tale conversione il prima possibile;
c)
nel caso di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da conti di pagamento non denominati in euro, il momento in cui l’importo dell’operazione di pagamento è stato convertito in euro; tale conversione valutaria avviene subito dopo che il pagatore ha impartito l’ordine di pagamento per un bonifico istantaneo al proprio PSP.
4. Nell’effettuare bonifici istantanei, oltre ai requisiti di cui all’, i PSP rispettano gli obblighi seguenti:
a)
i PSP assicurano che i pagatori possano impartire un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo attraverso tutti gli stessi canali di disposizione di ordine di pagamento attraverso cui possono impartire un ordine di pagamento per altri bonifici;
b)
fermo restando l'articolo 83 della direttiva (UE) 2015/2366, subito dopo il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore verifica se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento dell’operazione di pagamento e se i fondi necessari siano disponibili, riserva o addebita l’importo dell’operazione di pagamento sul conto del pagatore e invia immediatamente l’operazione di pagamento al PSP del beneficiario;
c)
fermi restando l’articolo 83 e l’articolo 87, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, entro dieci secondi dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da parte del PSP del pagatore, il PSP del beneficiario mette l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario nella valuta in cui il conto del beneficiario è denominato e conferma il completamento dell’operazione di pagamento al PSP del pagatore;
d)
fermo restando l’articolo 87, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, il PSP del beneficiario garantisce che la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario corrisponda alla data in cui l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato dal PSP del beneficiario sul conto di pagamento del beneficiario; e
e)
immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento di cui alla lettera c), o qualora non riceva tale conferma di completamento entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore informa gratuitamente il pagatore, nonché, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, del fatto che l'importo dell'operazione di pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario.
5. Fermo restando l'articolo 89 della direttiva (UE) 2015/2366, qualora il PSP del pagatore non abbia ricevuto dal PSP del beneficiario un messaggio che confermi che i fondi sono stati messi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario entro dieci secondi dal momento della ricezione, il PSP del pagatore riporta immediatamente il conto di pagamento del pagatore allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.
6. Su richiesta dell'USP, un PSP offre a un USP la possibilità di fissare un limite che stabilisca l'importo massimo trasferibile tramite bonifico istantaneo. Tale limite può essere fissato su base giornaliera o per singola operazione, a discrezione esclusiva dell'USP. I PSP provvedono affinché gli USP siano in grado di modificare tale importo massimo in qualsiasi momento prima che sia impartito un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo. Qualora un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo di un USP superi l'importo massimo o comporti il suo superamento, il PSP del pagatore non esegue l'ordine di pagamento per il bonifico istantaneo e ne dà notifica all'USP, comunicandogli le modalità per modificare l'importo massimo.
7. Quando offrono il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei, i PSP offrono ai propri USP la possibilità di impartire ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto se offrono tale possibilità ai propri USP per altri bonifici.
Per quanto concerne il numero di ordini di pagamento che possono essere impartiti nel quadro di un pacchetto di bonifici istantanei, i PSP non impongono limiti più bassi di quelli applicati a pacchetti di altri bonifici.
8. I PSP di cui al paragrafo 1 situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 gennaio 2025 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 ottobre 2025.
I PSP di cui al paragrafo 1 situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 gennaio 2027 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 luglio 2027.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, fino al 9 giugno 2028 i PSP di cui al paragrafo 1 del presente articolo situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro non sono tenuti a offrire agli USP il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro da conti di pagamento denominati nella valuta nazionale di tale Stato membro nel periodo in cui tali PSP non inviano né ricevono operazioni di bonifico non istantaneo in euro in relazione a tali conti.
Fermo restando il primo comma del presente paragrafo, i PSP che sono istituti di moneta elettronica quali definiti all', punto 1), della direttiva 2009/110/CE o istituti di pagamento quali definiti all', punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 e che sono situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 aprile 2027.
Fermo restando il secondo comma del presente paragrafo, i PSP che sono istituti di moneta elettronica quali definiti all', punto 1), della direttiva 2009/110/CE o istituti di pagamento quali definiti all', punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 e che sono situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 aprile 2027 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 luglio 2027.
Articolo 5 ter
Commissioni sui bonifici e verifica del beneficiario
1. Le eventuali commissioni applicate da un PSP ai pagatori e ai beneficiari per l'invio e la ricezione di bonifici istantanei non sono superiori alle commissioni applicate da tale PSP per l'invio e la ricezione di altri bonifici di tipo corrispondente.
2. I servizi di cui all'articolo 5 quater sono prestati a tutti gli USP a titolo gratuito.
3. I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l’euro si conformano al presente articolo entro il 9 gennaio 2025.
I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro si conformano al presente articolo entro il 9 gennaio 2027.
Articolo 5 quater
Verifica del beneficiario in caso di bonifici
1. Il PSP di un pagatore offre al pagatore un servizio di verifica del beneficiario al quale il pagatore intende inviare un bonifico (servizio di verifica). Il PSP del pagatore effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al beneficiario e prima che al pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare tale bonifico. Il PSP del pagatore offre il servizio di verifica indipendentemente dal canale di disposizione di ordine di pagamento utilizzato dal pagatore per impartire un ordine di pagamento per il bonifico. Il servizio di verifica è prestato conformemente a quanto segue:
a)
qualora il pagatore abbia inserito nell'ordine di pagamento per il bonifico l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell’allegato e il nome del beneficiario, il PSP del pagatore presta un servizio per la verifica della corrispondenza tra l’identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato e il nome del beneficiario. Su richiesta del PSP del pagatore, il PSP del beneficiario verifica se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato e il nome del beneficiario indicati dal pagatore corrispondono. In caso di mancata corrispondenza, il PSP del pagatore, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del beneficiario, ne dà notifica al pagatore e lo informa del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal pagatore. Se il nome del beneficiario fornito dal pagatore e l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato presentano una quasi-corrispondenza, il PSP del pagatore indica al pagatore il nome del beneficiario associato all'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato fornito dal pagatore;
b)
se il beneficiario è una persona giuridica e il PSP del pagatore offre un canale di disposizione di ordine di pagamento che consente al pagatore di impartire un ordine di pagamento fornendo l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato del presente regolamento insieme a dati diversi dal nome del beneficiario che identifichino quest'ultimo in modo inequivocabile, quali un codice fiscale, un identificativo unico europeo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o un LEI, e se quegli stessi dati sono disponibili nel sistema interno del PSP del beneficiario, quest'ultimo PSP, su richiesta del PSP del pagatore, verifica se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato del presente regolamento e il dato fornito dal pagatore corrispondono. Se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato del presente regolamento e il dato fornito dal pagatore non corrispondono, il PSP del pagatore, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del beneficiario, ne dà notifica al pagatore;
c)
se un conto di pagamento identificato mediante un identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato, fornito dal pagatore, è detenuto da un PSP per conto di più beneficiari, il pagatore può fornire al proprio PSP informazioni supplementari che consentano di identificare in modo inequivocabile il beneficiario. Il PSP che mantiene tale conto di pagamento per conto di più beneficiari o, se del caso, il PSP che detiene tale conto di pagamento conferma, su richiesta del PSP del pagatore, se il beneficiario indicato dal pagatore figura tra i beneficiari per conto dei quali è mantenuto o detenuto il conto di pagamento. Qualora il beneficiario indicato dal pagatore non figuri tra i beneficiari per conto dei quali è mantenuto o detenuto il conto di pagamento, il PSP del pagatore ne dà notifica al pagatore;
d)
nei casi diversi da quelli descritti alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e, in particolare, se un PSP offre un canale di disposizione di ordine di pagamento che non impone al pagatore di inserire sia l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato sia il nome del beneficiario, il PSP assicura che il beneficiario al quale il pagatore intende inviare un bonifico sia correttamente identificato. A tale scopo, il PSP informa il pagatore in modo tale da consentire a questo di convalidare il beneficiario prima di autorizzare il bonifico.
2. Se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato o il nome del beneficiario sono forniti da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento anziché dal pagatore, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento assicura che le informazioni relative al beneficiario siano corrette.
3. I PSP, ai fini del paragrafo 1, lettera d), e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, ai fini del paragrafo 2, mantengono solide procedure interne intese ad assicurare che le informazioni relative ai beneficiari siano corrette.
4. Nel caso di ordini di pagamento su supporto cartaceo, il PSP del pagatore presta il servizio di verifica al momento della ricezione dell'ordine di pagamento, ad eccezione del caso in cui il pagatore non sia presente al momento della ricezione.
5. I PSP assicurano che la prestazione del servizio di verifica e del servizio di cui al paragrafo 2 non impedisca ai pagatori di autorizzare il bonifico in questione.
6. I PSP forniscono agli USP che non sono consumatori i mezzi per rinunciare al servizio di verifica quando impartiscono pacchetti di ordini di pagamento multipli.
I PSP assicurano che gli USP che hanno rinunciato al servizio di verifica abbiano il diritto di annullare in qualunque momento la rinuncia e fruire di tale servizio.
7. Ogniqualvolta il PSP del pagatore notifica il pagatore conformemente al paragrafo 1, lettera a), b) o c), lo informa contestualmente del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal pagatore. Il PSP comunica tali informazioni all'USP che non è un consumatore quando tale USP rinuncia al servizio di verifica quando impartisce ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto. I PSP informano i propri USP delle conseguenze che la decisione degli USP di ignorare una notifica di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), comporta rispetto alla responsabilità dei PSP e al diritto di rimborso degli USP.
8. Come stabilito all'articolo 88 della direttiva (UE) 2015/2366, un PSP non è ritenuto responsabile dell'esecuzione di un bonifico a favore di un beneficiario non previsto sulla base di un identificativo unico errato, a condizione che abbia soddisfatto i requisiti del presente articolo.
Qualora il PSP del pagatore non si conformi al paragrafo 1 del presente articolo o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento non si conformi al paragrafo 2 del presente articolo e tale mancata conformità determini un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, il PSP del pagatore rimborsa immediatamente al pagatore l'importo del bonifico e, se del caso, riporta il conto di pagamento su cui è avvenuto l'addebito allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
Se la mancata conformità si verifica perché il PSP del beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento non ha ottemperato agli obblighi del presente articolo, il PSP del beneficiario o, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento risarcisce il PSP del pagatore del danno finanziario causato a detto PSP da tale mancata conformità.
Ulteriori perdite finanziarie causate al pagatore possono essere risarcite conformemente al diritto applicabile al contratto concluso tra il pagatore e il PSP in questione.
9. I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro si conformano al presente articolo entro il 9 ottobre 2025.
I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro si conformano al presente articolo entro il 9 luglio 2027.
Articolo 5 quinquies
Screening degli USP da parte dei PSP che offrono bonifici istantanei inteso a verificare se un USP sia una persona o un'entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate
1. I PSP che offrono bonifici istantanei verificano se uno qualsiasi dei propri USP sia una persona o un'entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate.
I PSP effettuano tali verifiche immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali nuove misure restrittive finanziarie mirate e immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali modifiche di tali misure restrittive finanziarie mirate, e almeno una volta ogni giorno di calendario.
2. Durante l'esecuzione di un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario coinvolti nell'esecuzione di tale bonifico istantaneo non verificano se il pagatore o il beneficiario i cui conti di pagamento sono utilizzati per l'esecuzione di tale bonifico istantaneo siano persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate, oltre a effettuare le verifiche di cui al paragrafo 1.
Il primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicate le azioni intraprese dai PSP per conformarsi a misure restrittive, diverse dalle misure restrittive finanziarie mirate adottate conformemente all'articolo 215 TFUE, a misure restrittive che non sono adottate conformemente all'articolo 215 TFUE o al diritto dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3. I PSP si conformano al presente articolo entro il 9 gennaio 2025.
(*2) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).»;"
3)
all'articolo 11 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, entro il 9 aprile 2025 gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli articoli da 5 bis a 5 quinquies e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 9 aprile 2025 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
1 ter. Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolo 5 quinquies, gli Stati membri provvedono affinché tali sanzioni comprendano:
a)
nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative massime pari ad almeno il 10 % del suo fatturato netto annuo totale nel precedente esercizio;
b)
nel caso di una persona fisica, ammende amministrative massime pari ad almeno 5 000 000 EUR o importo equivalente nella moneta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro all'8 aprile 2024.
Ai fini della lettera a) del presente paragrafo, se la persona giuridica è un'impresa figlia di un'impresa madre quale definita all', punto 9), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), o di un'impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su tale persona giuridica, il fatturato pertinente è quello risultante dai conti consolidati dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio precedente.
1 quater. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo non si applicano in caso di violazione dell'obbligo di raggiungibilità di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, qualora i conti di pagamento mantenuti dai PSP non siano raggiungibili per bonifici istantanei a causa di interventi di manutenzione programmata, allorché i periodi di indisponibilità sono prevedibili e brevi, o di un periodo di fermo programmato di tutti i bonifici istantanei nell'ambito del pertinente schema di pagamento, a condizione che gli USP siano stati informati in anticipo di tali periodi di manutenzione programmata o di fermo programmato.
1 quinquies. In deroga al paragrafo 1 ter, qualora l'ordinamento giuridico dello Stato membro non preveda sanzioni amministrative, il presente articolo può essere applicato in modo tale che la sanzione sia avviata dall'autorità competente e irrogata dalle autorità giudiziarie, garantendo nel contempo che la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva e abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità competenti degli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede sanzioni amministrative. In ogni caso, le sanzioni irrogate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri il cui ordinamento giuridico non prevede sanzioni amministrative notificano le loro sanzioni alla Commissione entro il 9 aprile 2025 e danno notificano di ogni successiva modifica delle stesse senza indugio.
(*3) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;"
4)
l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Riesame
1. Entro il 1° febbraio 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla BCE e all’ABE una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta.
2. Entro il 9 ottobre 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La relazione contiene una valutazione circa:
a)
l'andamento delle commissioni per i conti di pagamento nonché per i bonifici nazionali e transfrontalieri e i bonifici istantanei in euro e nella valuta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro dal 26 ottobre 2022, compreso l'impatto dell'articolo 5 ter, paragrafo 1, su tali commissioni; e
b)
l'ambito di applicazione dell'articolo 5 quinquies e la sua efficacia nel prevenire inutili ostacoli ai bonifici istantanei.
3. I PSP segnalano alle loro autorità competenti:
a)
il livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento;
b)
la quota di rifiuti, distinguendo tra operazioni di pagamento nazionali e operazioni di pagamento transfrontaliere, riconducibili all'applicazione di misure restrittive finanziarie mirate.
I PSP presentano tali relazioni ogni 12 mesi. La prima relazione è presentata il 9 aprile 2025 e comprende informazioni sul livello delle commissioni e sui rifiuti nel periodo che ha inizio il 26 ottobre 2022 fino alla fine dell'anno civile precedente.
4. Entro il 9 ottobre 2025, e successivamente ogni anno, le autorità competenti forniscono alla Commissione e all'ABE le informazioni loro comunicate dai PSP a norma del paragrafo 3 e le informazioni sul volume e sul valore dei bonifici istantanei in euro inviati, sia nazionali che transfrontalieri, da PSP stabiliti nel rispettivo Stato membro nel corso dell'anno civile precedente.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli di segnalazione, istruzioni e metodologie uniformi su come utilizzare tali modelli di segnalazione ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3.
L'ABE trasmette alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 9 giugno 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. Entro il 9 aprile 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli ostacoli che ancora si frappongono alla disponibilità e all'uso dei bonifici istantanei. Tale relazione valuta il livello di standardizzazione delle tecnologie relative all'uso dei bonifici istantanei. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»
;
5)
all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:
«9. Se l'euro è introdotto come valuta di uno Stato membro prima del 9 aprile 2027, i PSP di tale Stato membro si conformano agli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater entro un anno dalla data di introduzione dell'euro come valuta in tale Stato membro e non oltre le rispettive date specificate in tali articoli per i PSP negli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Tuttavia, tali PSP non sono tenuti a conformarsi agli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater prima delle rispettive date specificate in tali articoli per i PSP negli Stati membri la cui moneta è l'euro.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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