Art. 2
In vigore dal 13 mar 2024
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
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