Art. 8 · Condizioni generali per la differenziazione del rischio

Art. 8

Condizioni generali per la differenziazione del rischio

In vigore dal 13 mar 2024
Condizioni generali per la differenziazione del rischio 1.   Nell'assegnare le esposizioni a classi o pool, gli enti che calcolano il KIRB considerano i requisiti per la sottoscrizione del cedente o, qualora il cedente abbia acquisito le esposizioni cartolarizzate dal prestatore originario, del prestatore originario e le pratiche di recupero e i criteri di gestione del gestore come potenziali fattori di rischio, a meno che tali enti utilizzino, per la quantificazione dei parametri di rischio associati a tali classi o pool, segmenti di calibrazione diversi per cedenti, prestatori originari e gestori diversi. 2.   Gli enti che calcolano il KIRB possono fissare la LGD al 50 % per le esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio. 3.   Gli enti che calcolano il KIRB possono fissare i valori seguenti per la LGD, anziché i valori di cui all'articolo 161, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013: (a) 50 % per le esposizioni cartolarizzate qualificate di primo rango verso imprese; (b) 100 % per le esposizioni cartolarizzate qualificate subordinate verso imprese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1780:oj#art-8