Art. 4 · Condizioni per il calcolo del KIRB utilizzando sistemi di rating specifici del KIRB

Art. 4

Condizioni per il calcolo del KIRB utilizzando sistemi di rating specifici del KIRB

In vigore dal 13 mar 2024
Condizioni per il calcolo del KIRB utilizzando sistemi di rating specifici del KIRB Ai fini dell'articolo 143 e dell'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti possono concedere a un ente l'autorizzazione a calcolare il KIRB per le esposizioni cartolarizzate utilizzando sistemi di rating specifici del KIRB nell'ambito del metodo IRB dell'ente solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a) l'ambito di applicazione del sistema di rating specifico del KIRB comprende solo le esposizioni cartolarizzate qualificate; (b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare il metodo IRB in relazione ad almeno un sistema di rating all'interno della classe di esposizioni alla quale sono assegnate le esposizioni cartolarizzate qualificate; (c) sono soddisfatti tutti i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 relativi ai sistemi di rating, fatta salva la lettera d) del presente articolo; (d) l'ente soddisfa le condizioni di cui agli articoli da 5 a 15 del presente regolamento anziché le corrispondenti condizioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, come stabilito in ciascuno di tali articoli del presente regolamento.
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