Art. 15 · Uso di dati non coerenti con la definizione di default di cui all'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 15

Uso di dati non coerenti con la definizione di default di cui all'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 13 mar 2024
Uso di dati non coerenti con la definizione di default di cui all'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   La calibrazione dei parametri di rischio si basa sulla definizione di default dell'ente applicabile al rispettivo modello interno per il calcolo del KIRB conformemente all'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti che calcolano il KIRB che utilizzano dati esterni o indiretti per la calibrazione dei parametri di rischio soddisfano tutti i requisiti seguenti: (a) garantiscono che la definizione di default utilizzata nei dati sia coerente con l'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; (b) garantiscono che la definizione di default utilizzata nei dati sia coerente con la definizione di default applicata dall'ente che calcola il KIRB conformemente all'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il pertinente portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate, compresi tutti gli elementi seguenti: i) il conteggio e il numero di giorni di arretrato che fanno scattare il default; ii) la struttura e il livello della soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie scadute; iii) la definizione di ristrutturazione onerosa che determina il default; iv) il tipo e il livello delle rettifiche di valore su crediti specifiche che determinano il default; v) i criteri per il ritorno in bonis; (c) documentano le fonti dei dati, la definizione di default utilizzata in tali dati, l'analisi effettuata e tutte le differenze individuate. 2.   Per ciascuna delle differenze individuate nella definizione di default risultante dalla valutazione della coerenza della definizione di default di cui al paragrafo 1, gli enti che calcolano il KIRB: (a) valutano se l'adeguamento alla definizione interna di default comporterebbe un aumento o una diminuzione del tasso di default o se ciò sia impossibile da determinare; (b) a seconda dell'esito della valutazione di cui alla lettera a), adeguano i dati di conseguenza o sono in grado di dimostrare che la differenza è trascurabile in termini di impatto su tutti i parametri di rischio e i requisiti di fondi propri, a seconda dei casi. 3.   Per quanto riguarda la totalità delle differenze individuate nella definizione di default risultante dalla valutazione di cui al paragrafo 1, gli enti che calcolano il KIRB, tenendo conto degli adeguamenti effettuati conformemente al paragrafo 2, lettera b), realizzano una sostanziale equivalenza con la definizione interna di default utilizzata nel modello interno per il calcolo del KIRB, anche confrontando, ove possibile, il tasso di default nei dati interni su un tipo di esposizione pertinente con i dati esterni o indiretti. 4.   Se la valutazione di cui al paragrafo 1 individua differenze nella definizione di default che non sono trascurabili ma che non è possibile superare mediante adeguamenti dei dati, gli enti che calcolano il KIRB adottano un adeguato margine di cautela nella stima dei parametri di rischio conformemente all'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. In tal caso, gli enti che calcolano il KIRB assicurano che tale margine di cautela aggiuntivo rifletta la rilevanza delle differenze rimanenti nella definizione di default e il loro possibile impatto su tutti i parametri di rischio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1780:oj#art-15