Art. 14 · Uso di dati indiretti

Art. 14

Uso di dati indiretti

In vigore dal 13 mar 2024
Uso di dati indiretti 1.   Per lo sviluppo del modello, per la quantificazione dei parametri di rischio, per l'applicazione del modello interno per il calcolo del KIRB e per il completamento dei dati di cui all', paragrafo 2, gli enti che calcolano il KIRB possono utilizzare come dati indiretti tutti i dati pertinenti diversi dai dati di cui a tale articolo. 2.   I dati indiretti di cui al paragrafo 1 possono essere dati interni, esterni o aggregati nel senso utilizzato nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. 3.   Quando gli enti che calcolano il KIRB utilizzano dati indiretti nel corso della stima dei parametri di rischio, i requisiti di cui all'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di cautela si applicano anche quando gli enti utilizzano dati indiretti per lo sviluppo del modello, per la quantificazione dei parametri di rischio e per l'applicazione del modello interno per il calcolo del KIRB. 4.   Gli enti che calcolano il KIRB che utilizzano dati indiretti valutano la rappresentatività di tali dati indiretti rispetto ai dati di cui all', paragrafo 2, e apportano i necessari adeguamenti ai dati indiretti per allineare la qualità di tali dati a quella dei dati di cui all', paragrafo 2. 5.   Qualora non sia possibile superare la differenza di qualità mediante adeguamenti dei dati indiretti, gli enti che calcolano il KIRB adottano un adeguato margine di cautela nella stima dei parametri di rischio conformemente all'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. 6.   Per lo sviluppo del modello, per la quantificazione dei parametri di rischio e per l'applicazione del modello interno per il calcolo del KIRB, gli enti che calcolano il KIRB possono utilizzare i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite messi a disposizione da cedenti e promotori conformemente all'articolo 22, all'articolo 24, paragrafo 14, e all'articolo 26 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, indipendentemente dal fatto che tali dati soddisfino i requisiti per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate stabiliti in tale regolamento.
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