Art. 11
Rapporto tra le parti, normali condizioni di mercato e clienti connessi
In vigore dal 13 mar 2024
Rapporto tra le parti, normali condizioni di mercato e clienti connessi
Ai fini dell', paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), dell', paragrafo 2, lettera d), e dell', lettera a), gli enti che calcolano il KIRB valutano, a seconda dei casi, il rapporto tra le parti, il requisito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato o la connessione dei clienti di cui a tali lettere, per quanto a loro conoscenza, sulla base di uno dei tipi seguenti di informazioni:
(a)
informazioni sui debitori, ottenute al momento della creazione delle esposizioni dal cedente, dal venditore o dal prestatore originario;
(b)
informazioni ottenute dal gestore nel corso della gestione delle esposizioni o nel corso della procedura di gestione del rischio.
Storico versioni
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