Art. 10 · Ammissibilità delle esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio al trattamento delle esposizioni al dettaglio

Art. 10

Ammissibilità delle esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio al trattamento delle esposizioni al dettaglio

In vigore dal 13 mar 2024
Ammissibilità delle esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio al trattamento delle esposizioni al dettaglio Ai fini del presente regolamento, l'ammissibilità delle esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio ai criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 presuppone che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti anziché i requisiti di cui all'articolo 154, paragrafo 5, di tale regolamento: (a) le esposizioni cartolarizzate qualificate sono state originate da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato tra il cedente e il debitore e di conseguenza tali esposizioni non contengono crediti infragruppo e crediti che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro; (b) la SSPE o l'ente che calcola il KIRB vanta una ragione di credito su tutti i proventi delle esposizioni cartolarizzate qualificate o su una quota pro rata di tali proventi; (c) il portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate è sufficientemente diversificato.
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