Art. 7 · Gestione delle chiavi crittografiche

Art. 7

Gestione delle chiavi crittografiche

In vigore dal 13 mar 2024
Gestione delle chiavi crittografiche 1.   Le entità finanziarie includono nella politica di gestione delle chiavi crittografiche di cui all’, paragrafo 2, lettera d), prescrizioni per la gestione delle chiavi crittografiche durante il loro intero ciclo di vita, compresi la generazione, il rinnovo, la conservazione, il backup, l’archiviazione, il recupero, la trasmissione, il ritiro, la revoca e la distruzione di tali chiavi crittografiche. 2.   Le entità finanziarie identificano e attuano controlli per proteggere le chiavi crittografiche durante il loro intero ciclo di vita per evitarne la perdita, l’accesso non autorizzato, la divulgazione e la modifica. Le entità finanziarie concepiscono tali controlli sulla base dei risultati della classificazione dei dati approvata e della valutazione dei rischi informatici. 3.   Le entità finanziarie elaborano e attuano metodi per sostituire le chiavi crittografiche in caso di perdita, compromissione o danneggiamento delle stesse. 4.   Le entità finanziarie creano e mantengono un registro per tutti i certificati e i dispositivi di archiviazione dei certificati almeno per le risorse TIC che supportano funzioni essenziali o importanti. Le entità finanziarie mantengono tale registro aggiornato. 5.   Le entità finanziarie garantiscono il tempestivo rinnovo dei certificati prima della loro scadenza.
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