Art. 40 · Test dei piani di continuità operativa

Art. 40

Test dei piani di continuità operativa

In vigore dal 13 mar 2024
Test dei piani di continuità operativa 1.   Le entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 testano i loro piani di continuità operativa di cui all’ del presente regolamento, compresi gli scenari di cui a tale articolo, almeno una volta all’anno per le procedure di back-up e ripristino, o in occasione di ogni modifica di rilievo del piano di continuità operativa. 2.   I test dei piani di continuità operativa di cui al paragrafo 1 dimostrano che le entità finanziarie di cui allo stesso paragrafo sono in grado di garantire la continuità delle loro attività fino al ripristino delle operazioni essenziali e identificano eventuali carenze in tali piani. 3.   Le entità finanziarie di cui al paragrafo 1 documentano i risultati dei test dei piani di continuità operativa e le eventuali carenze identificate risultanti da tali test sono analizzate, affrontate e segnalate all’organo di gestione.
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