Art. 32 · Sicurezza fisica e ambientale

Art. 32

Sicurezza fisica e ambientale

In vigore dal 13 mar 2024
Sicurezza fisica e ambientale 1.   Le entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 identificano e attuano misure di sicurezza fisica elaborate sulla base del panorama delle minacce e conformemente alla classificazione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, del profilo di rischio complessivo delle risorse TIC e dei patrimoni informativi accessibili. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 proteggono i locali delle entità finanziarie e, se del caso, i centri di elaborazione dati delle entità finanziarie in cui risiedono le risorse TIC e i patrimoni informativi da accessi non autorizzati, attacchi e incidenti, nonché da minacce e pericoli ambientali. 3.   La protezione dalle minacce e dai pericoli ambientali è commisurata all’importanza dei locali interessati e, se del caso, dei centri di elaborazione dati e alla criticità delle operazioni o dei sistemi di TIC ivi ubicati.
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