Art. 30
Classificazione dei patrimoni informativi e delle risorse TIC
In vigore dal 13 mar 2024
Classificazione dei patrimoni informativi e delle risorse TIC
1. Nell’ambito del quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie di cui al paragrafo 1 di tale articolo identificano, classificano e documentano tutte le funzioni essenziali o importanti, i patrimoni informativi e le risorse TIC che le supportano e le loro interdipendenze. Le entità finanziarie riesaminano tale identificazione e classificazione in base alle necessità.
2. Le entità finanziarie di cui al paragrafo 1 identificano tutte le funzioni essenziali o importanti supportate da fornitori terzi di servizi TIC.
Storico versioni
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