Art. 20 · Gestione delle identità

Art. 20

Gestione delle identità

In vigore dal 13 mar 2024
Gestione delle identità 1.   Nell’ambito del controllo dei diritti di gestione degli accessi, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano politiche e procedure di gestione delle identità che garantiscano l’identificazione e l’autenticazione univoca delle persone fisiche e dei sistemi che accedono alle informazioni delle entità finanziarie per consentire l’assegnazione dei diritti di accesso utente in conformità dell’. 2.   Le politiche e le procedure di gestione delle identità di cui al paragrafo 1 contengono tutti gli elementi seguenti: a) fatto salvo l’, primo comma, lettera c), a ciascun membro del personale dell’entità finanziaria o del personale dei fornitori terzi di servizi TIC che accede ai patrimoni informativi e alle risorse TIC dell’entità finanziaria è assegnata un’identità univoca corrispondente a un account utente univoco; b) un processo di gestione del ciclo di vita delle identità e degli account che gestisce la creazione, la modifica, il riesame e l’aggiornamento, la disattivazione temporanea e la cessazione di tutti gli account. Ai fini della lettera a), le entità finanziarie conservano i registri di tutte le assegnazioni di identità. Tali registri sono conservati in seguito a una riorganizzazione dell’entità finanziaria o dopo la fine del rapporto contrattuale, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dal diritto dell’Unione e nazionale applicabile. Ai fini della lettera b), le entità finanziarie adottano, ove possibile e opportuno, soluzioni automatizzate per il processo di gestione del ciclo di vita delle identità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1774:oj#art-20