Art. 14
Protezione delle informazioni in transito
In vigore dal 13 mar 2024
Protezione delle informazioni in transito
1. Nell’ambito delle salvaguardie volte a preservare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano politiche, procedure, protocolli e strumenti per proteggere le informazioni in transito. In particolare, le entità finanziarie garantiscono tutti gli aspetti seguenti:
a)
la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati durante la trasmissione di rete e la definizione di procedure per valutare la conformità a tali requisiti;
b)
la prevenzione e l’individuazione di fughe di dati e il trasferimento sicuro delle informazioni tra l’entità finanziaria e le parti esterne;
c)
che gli obblighi in materia di riservatezza o gli accordi di non divulgazione che riflettono le esigenze dell’entità finanziaria in materia di protezione delle informazioni sia per il personale dell’entità finanziaria che per i terzi siano attuati, documentati e regolarmente riesaminati.
2. Le entità finanziarie elaborano le politiche, le procedure, i protocolli e gli strumenti per proteggere le informazioni in transito di cui al paragrafo 1 sulla base dei risultati della classificazione dei dati approvata e della valutazione dei rischi informatici.
Storico versioni
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