Art. 1
Profilo di rischio complessivo e complessità
In vigore dal 13 mar 2024
Profilo di rischio complessivo e complessità
Nell’elaborare e attuare le politiche, le procedure, i protocolli e gli strumenti di sicurezza delle TIC di cui al titolo II e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici di cui al titolo III, si tiene conto delle dimensioni e del profilo di rischio complessivo dell’entità finanziaria, nonché della natura, della portata e degli elementi di maggiore o minore complessità dei suoi servizi, attività e operazioni, compresi gli elementi relativi a:
a)
cifratura e crittografia;
b)
sicurezza delle operazioni riguardanti le TIC;
c)
sicurezza della rete;
d)
gestione dei progetti e delle modifiche relativi alle TIC;
e)
il potenziale impatto dei rischi informatici sulla riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, e quello delle perturbazioni sulla continuità e la disponibilità delle attività dell’entità finanziaria.
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