Art. 1 · Profilo di rischio complessivo e complessità

Art. 1

Profilo di rischio complessivo e complessità

In vigore dal 13 mar 2024
Profilo di rischio complessivo e complessità Nell’elaborare e attuare le politiche, le procedure, i protocolli e gli strumenti di sicurezza delle TIC di cui al titolo II e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici di cui al titolo III, si tiene conto delle dimensioni e del profilo di rischio complessivo dell’entità finanziaria, nonché della natura, della portata e degli elementi di maggiore o minore complessità dei suoi servizi, attività e operazioni, compresi gli elementi relativi a: a) cifratura e crittografia; b) sicurezza delle operazioni riguardanti le TIC; c) sicurezza della rete; d) gestione dei progetti e delle modifiche relativi alle TIC; e) il potenziale impatto dei rischi informatici sulla riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, e quello delle perturbazioni sulla continuità e la disponibilità delle attività dell’entità finanziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1774:oj#art-1