Art. 10 · Uscita dagli accordi contrattuali e risoluzione degli stessi

Art. 10

Uscita dagli accordi contrattuali e risoluzione degli stessi

In vigore dal 13 mar 2024
Uscita dagli accordi contrattuali e risoluzione degli stessi La politica contiene prescrizioni per un piano di uscita documentato per ciascun accordo contrattuale e per la revisione e i test periodici del piano di uscita documentato. Nel definire il piano di uscita, si tiene conto degli aspetti seguenti: a) interruzioni del servizio impreviste e persistenti; b) inadeguata o mancata erogazione dei servizi; c) risoluzione inattesa dell’accordo contrattuale. Il piano di uscita è realistico, fattibile, basato su scenari plausibili e ipotesi ragionevoli e prevede un calendario di attuazione compatibile con le condizioni di uscita e di risoluzione stabilite negli accordi contrattuali.
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