Art. 7 · Impatto economico

Art. 7

Impatto economico

In vigore dal 13 mar 2024
Impatto economico 1.   Ai fini della determinazione dell’impatto economico dell’incidente, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie prendono in considerazione, senza tener conto dei recuperi finanziari, i tipi di costi e perdite diretti e indiretti di seguito elencati, sostenuti a seguito dell’incidente: a) fondi o attività finanziarie espropriati di cui sono responsabili, comprese le attività perdute per furto; b) costi per la sostituzione o il trasferimento di software, hardware o infrastrutture; c) costi del personale, compresi i costi associati alla sostituzione o al trasferimento del personale, all’assunzione di personale supplementare, alla remunerazione degli straordinari e al recupero delle competenze perdute o compromesse; d) spese dovute all’inosservanza degli obblighi contrattuali; e) costi di risarcimenti e indennizzi ai clienti; f) perdite dovute a mancati introiti; g) costi associati alla comunicazione interna ed esterna; h) costi di consulenza, compresi i costi associati alla consulenza legale, ai servizi forensi e ai servizi per rimediare all’incidente. 2.   I costi e le perdite di cui al paragrafo 1 non comprendono i costi necessari per il funzionamento quotidiano dell’attività, in particolare: a) i costi per la manutenzione generale di infrastrutture, attrezzature, hardware e software e i costi per l’aggiornamento delle competenze del personale; b) i costi interni o esterni per migliorare l’attività dopo l’incidente, compresi aggiornamenti, miglioramenti e iniziative di valutazione del rischio; c) i premi assicurativi. 3.   Le entità finanziarie calcolano gli importi dei costi e delle perdite sulla base dei dati disponibili al momento della segnalazione. Qualora non sia possibile determinare gli importi effettivi dei costi e delle perdite, le entità finanziarie effettuano una stima di tali importi. 4.   Nel valutare l’impatto economico dell’incidente, le entità finanziarie sommano i costi e le perdite di cui al paragrafo 1.
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