Art. 5 · Modalità di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3

Art. 5

Modalità di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3

In vigore dal 13 mar 2024
Modalità di applicazione dell’, paragrafo 3 1.   Se il consolidamento è richiesto a norma dell’, paragrafo 3, l’entità seguente è responsabile del consolidamento di tutte le entità pertinenti del gruppo di imprese di investimento come pure dell’applicazione degli articoli da 8 a 11: a) in presenza di una sola impresa di investimento tra le entità pertinenti di cui all’, paragrafo 3, tale impresa di investimento; b) in presenza di più di un’impresa di investimento tra le entità pertinenti di cui all’, paragrafo 3, l’impresa di investimento con l’importo maggiore delle attività totali. Ai fini del primo comma, lettera b), l’impresa di investimento calcola la quantità delle attività totali sulla base dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione contabile oppure, nei casi in cui la disciplina contabile applicabile non richiede la redazione del bilancio consolidato, sulla base dell’ultimo bilancio individuale sottoposto a revisione contabile dell’impresa di investimento. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti o, se del caso, l’autorità di vigilanza del gruppo possono designare un’impresa di investimento o un ente finanziario del gruppo come responsabile del consolidamento prudenziale di tutte le entità pertinenti del gruppo di imprese di investimento e dell’applicazione degli articoli da 8 a 11 se tale entità pertinente è già soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato per il gruppo di imprese di investimento.
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