Art. 3 · Esenzioni dal consolidamento prudenziale

Art. 3

Esenzioni dal consolidamento prudenziale

In vigore dal 13 mar 2024
Esenzioni dal consolidamento prudenziale 1.   Le autorità competenti possono esentare un’impresa madre nell’Unione dal consolidamento prudenziale di un’entità pertinente di cui all’ se la somma delle sue attività totali e dei suoi elementi fuori bilancio, escluse le attività gestite o in custodia, è inferiore alle soglie seguenti: a) 10 milioni di EUR; b) l’1 % dell’importo totale delle attività consolidate e degli elementi fuori bilancio consolidati dell’impresa madre nell’Unione, escluse le attività gestite nonché le attività e gli elementi fuori bilancio dell’entità pertinente. 2.   Le autorità competenti non possono esentare l’impresa madre nell’Unione dal consolidamento prudenziale di entità di cui al paragrafo 1 se la somma delle attività totali e degli elementi fuori bilancio, escluse le attività gestite, di tali entità supera una delle soglie di cui al paragrafo 1, lettera a) o b). 3.   Le autorità competenti possono esentare un’impresa madre nell’Unione dal consolidamento prudenziale di un’entità pertinente di cui all’ se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) l’entità pertinente è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie per il consolidamento prudenziale; b) l’entità pertinente presenta solo un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza del gruppo di imprese di investimento; c) il consolidamento della situazione finanziaria dell’entità pertinente sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza del gruppo di imprese di investimento.
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