Art. 2 · Ambito di applicazione del consolidamento prudenziale

Art. 2

Ambito di applicazione del consolidamento prudenziale

In vigore dal 13 mar 2024
Ambito di applicazione del consolidamento prudenziale 1.   Le autorità competenti includono le seguenti entità pertinenti nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un’impresa madre nell’Unione: a) un’entità pertinente in cui l’impresa madre nell’Unione o un’altra entità pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci; b) un’entità pertinente in cui l’impresa madre nell’Unione o un’altra entità pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento: i) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, gestione o controllo dell’entità pertinente stessa; e ii) è azionista o socio; c) un’entità pertinente sulla quale l’impresa madre nell’Unione o un’altra entità pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento ha il diritto di esercitare un’influenza dominante sulla base di: i) un contratto stipulato con tale entità pertinente; ii) una clausola dello statuto dell’entità pertinente, indipendentemente dal fatto che l’impresa madre nell’Unione o un’altra entità pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento sia azionista o socio di tale entità pertinente; d) un’entità pertinente di cui l’impresa madre nell’Unione o un’altra entità pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento è azionista o socio, purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti: i) la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, gestione o controllo di tale entità pertinente, in carica durante l’esercizio in corso e l’esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato, è stata nominata in virtù del solo esercizio dei diritti di voto degli azionisti o dei soci; ii) l’impresa madre nell’Unione o un’altra entità pertinente del gruppo di imprese di investimento controlla da sola, in base ad un accordo con altri azionisti o soci dell’entità pertinente, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell’entità pertinente stessa. Il soddisfacimento della condizione di cui alla lettera d), punto i), non è richiesto se un’impresa esterna al gruppo di imprese di investimento detiene i diritti di cui alla lettera a), b) o c) in relazione a tale entità pertinente. 2.   Oltre alle entità pertinenti di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano se è possibile includere le entità pertinenti seguenti nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un’impresa madre nell’Unione: a) un’entità pertinente su cui l’impresa madre nell’Unione o un’altra entità pertinente del gruppo di imprese di investimento ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un’influenza dominante o un controllo, indipendentemente dall’esistenza di legami di capitale tra tali entità pertinenti; b) un’entità pertinente con la quale l’impresa madre nell’Unione o un’altra entità pertinente del gruppo di imprese di investimento è sottoposta a direzione unitaria in conformità dell’, indipendentemente dall’esistenza di legami di capitale tra tali entità pertinenti. 3.   Oltre alle entità pertinenti di cui ai paragrafi 1 e 2, un’autorità competente determina se è possibile includere le entità pertinenti seguenti nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale: a) un’entità pertinente, diversa da un’entità pertinente di cui al paragrafo 1 o 2, con la quale un’altra entità pertinente del gruppo di imprese di investimento è sottoposta a direzione unitaria conformemente a uno degli elementi seguenti: i) un contratto stipulato tra tali entità pertinenti; ii) lo statuto delle entità pertinenti interessate; b) un’entità pertinente, diversa da un’entità pertinente di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 o al paragrafo 3, lettera a), il cui bilancio più recente mostra che il suo organo di amministrazione, gestione o controllo è costituito in maggioranza dalle stesse persone che sono anche membri dell’organo di amministrazione, gestione o controllo dell’impresa madre nell’Unione o di quello di un’altra entità pertinente del gruppo di imprese di investimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1771:oj#art-2