Art. 11 · Requisito consolidato relativo ai fattori K

Art. 11

Requisito consolidato relativo ai fattori K

In vigore dal 13 mar 2024
Requisito consolidato relativo ai fattori K 1.   Un’impresa madre nell’Unione o un’entità designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell’ calcola il requisito consolidato relativo ai fattori K sulla base della sua situazione consolidata applicando i passaggi seguenti nell’ordine sotto riportato: a) calcola i vari importi di cui ai paragrafi 2 e 3 secondo la metodologia ivi definita; b) moltiplica gli importi di cui alla lettera a) per i coefficienti corrispondenti a ciascun fattore K, come stabilito nella tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033; c) somma i risultati derivanti dai calcoli di cui alla lettera b). 2.   Un’impresa madre nell’Unione o un’entità designata come responsabile del consolidamento prudenziale conformemente all’ calcola i seguenti importi del gruppo di imprese di investimento come segue: a) le attività gestite (AUM) del gruppo di imprese di investimento sono pari alla somma degli importi seguenti: i) le AUM delle imprese di investimento da consolidare, comprese quelle delle imprese di paesi terzi che sarebbero state imprese di investimento se fossero state autorizzate nell’Unione; ii) le AUM delle società di gestione del risparmio da consolidare, comprese quelle delle imprese di paesi terzi che sarebbero state società di gestione del risparmio se fossero state autorizzate nell’Unione, riguardanti: (1) la prestazione dei servizi di cui all’, paragrafo 3, lettere a) e b), punto i), della direttiva 2009/65/CE; (2) la prestazione dei servizi di cui all’, paragrafo 4, lettere a) e b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; b) il denaro dei clienti detenuto (CMH) dal gruppo di imprese di investimento è pari alla somma del CMH di ciascuna entità pertinente da consolidare, inclusi gli enti finanziari diversi dagli istituti di pagamento e dalle società di gestione del risparmio; c) le attività salvaguardate e gestite (ASA) del gruppo di imprese di investimento sono pari alla somma di: i) gli importi delle ASA corrispondenti alle ASA delle imprese di investimento da consolidare; ii) gli importi delle ASA delle società di gestione del risparmio da consolidare riguardanti: (1) la prestazione dei servizi di custodia e amministrazione delle attività in relazione a quote di organismi di investimento collettivo di cui all’, paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2009/65/CE; (2) la prestazione dei servizi di custodia e amministrazione delle attività in relazione ad azioni o quote di organismi di investimento collettivo di cui all’, paragrafo 4, lettera b), punto ii), della direttiva 2011/61/UE; d) gli ordini dei clienti trattati (COH) del gruppo di imprese di investimento sono pari alla somma dei COH di ciascuna entità pertinente da consolidare, compresa la prestazione del servizio di cui all’, paragrafo 4, lettera b), punto iii), della direttiva 2011/61/UE, ma escluse le operazioni infragruppo; e) il rischio di posizione netta (NPR) del gruppo di imprese di investimento, calcolato conformemente all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033, compreso il rischio di posizione netta delle imprese di investimento e degli enti finanziari che negoziano per conto proprio, assumono a fermo strumenti finanziari o collocano strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, è calcolato su base consolidata; f) il margine di compensazione fornito (CMG) del gruppo di imprese di investimento è pari alla somma del CMG di ciascuna entità pertinente da consolidare che è autorizzata a utilizzare il K-CMG; g) il default della controparte della negoziazione (TCD) del gruppo di imprese di investimento, calcolato conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033, compreso il default della controparte della negoziazione delle imprese di investimento e degli enti finanziari che negoziano per conto proprio, assumono a fermo strumenti finanziari o collocano strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, è calcolato su base consolidata; h) il flusso di negoziazione giornaliero (DTF) del gruppo di imprese di investimento è pari alla somma del DTF di ciascuna impresa di investimento e di ciascun ente finanziario che esegue operazioni a proprio nome, per suo conto o per conto di un cliente, assume a fermo strumenti finanziari o colloca strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile dopo aver escluso le operazioni infragruppo; i) il rischio di concentrazione (CON) del gruppo di imprese di investimento è pari al valore dell’esposizione del gruppo di imprese di investimento calcolato conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033, per cui il limite del gruppo di imprese di investimento in relazione al CON e il superamento del valore dell’esposizione del gruppo di imprese di investimento sono ottenuti utilizzando i metodi di cui, rispettivamente, all’articolo 37, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. Ai fini della lettera a), punto ii), punti 1) e 2), le AUM comprendono solo le attività per le quali tali società di gestione del risparmio forniscono alle entità pertinenti consolidate nello stesso gruppo di imprese di investimento consulenza in materia di investimenti relativa a strumenti finanziari di cui all’allegato I della direttiva 2014/65/UE. In caso di delega tra due entità pertinenti del gruppo di imprese di investimento, si applicano le norme relative al calcolo delle AUM di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Ai fini della lettera c), le ASA escludono il singolo importo delle ASA delle entità pertinenti che prestano servizi infragruppo agli enti finanziari consolidati, come pure l’importo delle ASA delle società di gestione del risparmio relativo alla prestazione dei servizi di custodia e amministrazione di attività in relazione alle azioni di private equity di fondi di investimento alternativi (FIA). Ai fini della lettera d), se un gruppo comprende una prima impresa di investimento che calcola il K-AUM e una seconda impresa di investimento che tratta gli ordini della prima ricevendoli, trasmettendoli ed eseguendoli, l’impresa madre nell’Unione o l’entità designata conformemente all’ non calcola il K-COH corrispondente agli ordini emessi dalla prima impresa di investimento e trattati dalla seconda impresa di investimento. 3.   Un’impresa madre nell’Unione o un’entità designata come responsabile del consolidamento prudenziale conformemente all’ calcola i requisiti consolidati relativi ai fattori K del gruppo di imprese di investimento, compresi gli importi corrispondenti alle attività di agenti collegati, se e nella misura in cui tali attività non sono già incluse in detti requisiti consolidati relativi ai fattori K del gruppo di imprese di investimento.
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