Art. 1
Definizioni
In vigore dal 13 mar 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«impresa madre nell’Unione»: un’impresa di investimento madre nell’Unione, una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, responsabile del consolidamento prudenziale del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
(2)
«entità pertinente»: un’impresa strumentale, un ente finanziario, un’impresa di investimento o un agente collegato;
(3)
«legami di capitale»: il fatto di detenere direttamente o indirettamente i diritti di voto o il capitale di un’impresa, compresa una partecipazione come definita all’, punto 2), della direttiva 2013/34/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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