Art. 2 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/945

Art. 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/945

In vigore dal 13 mar 2024
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/945 Il regolamento delegato (UE) 2019/945 è così modificato: (1) l’ è così modificato: a) il punto 3) è sostituito dal seguente: «3) “sistema aeromobile senza equipaggio” (unmanned aircraft system - UAS): un aeromobile senza equipaggio, quale definito all’, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139 (*2), e la sua unità di controllo e monitoraggio;»; (*2)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj)» " b) il punto 38) è sostituito dal seguente: «38) “unità di controllo e monitoraggio” (control and monitoring unit - CMU): il dispositivo di controllo e monitoraggio remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all’, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139;»; c) il punto 39) è sostituito dal seguente: «39) “collegamento C2”: il collegamento dati tra l’aeromobile senza equipaggio e la CMU ai fini della gestione del volo;»; (2) l’articolo 40 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La progettazione, produzione e manutenzione degli UAS che soddisfano una delle seguenti condizioni devono essere certificate: a) hanno una dimensione caratteristica pari o superiore a 3 m e sono progettati per essere utilizzati al di sopra di assembramenti di persone, fatto salvo il caso in cui l’UA sia più leggero dell’aria; b) sono progettati per il trasporto di persone; c) sono progettati per il trasporto di merci pericolose e richiedono un’elevata robustezza al fine di attenuare i rischi di danni a terzi in caso di incidente; d) sono destinati a essere impiegati in operazioni nella categoria «specifica» di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e l’autorità competente ha concluso che, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/947, sulla base della valutazione dei rischi condotta dall’operatore UAS conformemente all’articolo 11 di tale regolamento, il rischio operativo non può essere attenuato in maniera adeguata senza una certificazione dell’UAS.» ; b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1   bis. Il paragrafo 1 non si applica agli UAS specificatamente progettati o modificati per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici e suscettibili di essere prodotti in un numero molto limitato. L’esercizio di tali UAS sarà soggetto a un permesso di volo in conformità all’allegato I, capitolo B, del regolamento (UE) n. 748/2012.» ; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Un UAS che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere conforme ai requisiti applicabili stabiliti dai regolamenti (UE) n. 748/2012 (*3) e (UE) 2015/640 (*4) ) della Commissione e dal regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione (*5) ; (*3)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj)." (*4)  Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/640/oj)." (*5)  Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti (GU L del 2024/1107, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj » " d) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   Gli UAS certificati per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti applicabili stabiliti dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) 2015/640.» ; (3) l’allegato è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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