Art. 4 · Approvazione delle organizzazioni coinvolte al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio

Art. 4

Approvazione delle organizzazioni coinvolte al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio

In vigore dal 13 mar 2024
Approvazione delle organizzazioni coinvolte al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio Un’organizzazione coinvolta nel mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio di cui all’ e dei componenti da installarvisi, compresa la loro manutenzione, è conforme all’allegato II (parte CAO.UAS) e ottiene il relativo certificato di approvazione dall’autorità competente specificata nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione (8).
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