Art. 3 · Requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità

Art. 3

Requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità

In vigore dal 13 mar 2024
Requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità 1.   Il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio di cui all’ e dei componenti da installarvisi è assicurato in conformità all’allegato I (parte ML.UAS) del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio di cui all’ per cui è stato rilasciato un permesso di volo è assicurato sulla base delle disposizioni specifiche relative al mantenimento dell’aeronavigabilità definite nelle condizioni di volo approvate di cui al permesso di volo rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo P, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.
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