Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 mar 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«sistema aeromobile senza equipaggio»: un aeromobile senza equipaggio, quale definito all’, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139, e la sua unità di controllo e monitoraggio;
2)
«unità di controllo e monitoraggio»: il dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all’, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139;
3)
«personale autorizzato a certificare»: il personale responsabile della certificazione della manutenzione al completamento di quest’ultima;
4)
«componente»: qualsiasi motore, elica o parte di un aeromobile senza equipaggio o qualsiasi elemento dell’unità di controllo e monitoraggio;
5)
«mantenimento dell’aeronavigabilità»: tutte le procedure che garantiscono, in qualsiasi momento del ciclo operativo del sistema aeromobile senza equipaggio, la conformità di quest’ultimo ai requisiti di aeronavigabilità applicabili e alle condizioni per l’esercizio in sicurezza;
6)
«manutenzione»: una combinazione delle attività seguenti o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un sistema aeromobile senza equipaggio o di un suo componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo;
7)
«organizzazione»: una persona fisica, una persona giuridica o una parte di una persona giuridica, stabilita in più di una sede all’interno o al di fuori del territorio degli Stati membri;
8)
«ispezione pre-volo»: un’ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l’aeromobile senza equipaggio sia idoneo al volo previsto;
9)
«sede principale di attività»: la sede centrale o la sede legale dell’impresa da cui sono esercitati le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;
10)
«intervento critico di manutenzione»: un intervento di manutenzione che comporta l’assemblaggio o qualsiasi modifica di un sistema o di qualsiasi componente di un sistema aeromobile senza equipaggio, di un motore o di un’elica che, in caso di errore commesso durante la sua esecuzione, potrebbe direttamente pregiudicare la sicurezza del volo;
11)
«installazione dell’unità di controllo e monitoraggio»: il processo di integrazione di elementi dell’unità di controllo e monitoraggio in un ambiente fisico idoneo a tale scopo, secondo una serie di istruzioni di installazione e collaudo, affinché l’unità di controllo e monitoraggio installata possa essere utilizzata per l’esercizio di un aeromobile senza equipaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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