Art. 7 · Valutazione della conformità delle unità di negoziazione all’articolo 104  ter del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 7

Valutazione della conformità delle unità di negoziazione all’articolo 104  ter del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione della conformità delle unità di negoziazione all’articolo 104  ter del regolamento (UE) n. 575/2013 Nel valutare se le unità di negoziazione siano conformi all’articolo 104 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti a) esaminano la strategia business di cui all’articolo 104 ter di tale regolamento, quale documentata nelle politiche interne dell’ente a norma dell’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, e verificano se i) le politiche interne descrivono chiaramente la logica economica della strategia di business, anche per quanto riguarda le sue attività primarie, le strategie di negoziazione e di copertura; ii) le politiche interne descrivono le caratteristiche degli strumenti finanziari e delle merci negoziati dall’unità di negoziazione e contengono un elenco aggiornato e completo di tali strumenti finanziari e merci; iii) l’ente mette in risalto nelle sue politiche interne gli strumenti negoziati con maggiore frequenza e che contribuiscono maggiormente al livello di rischio accettabile per l’unità di negoziazione; iv) le politiche interne descrivono i tipi di fattore di rischio insito negli strumenti finanziari e nelle merci di cui al punto ii); v) le politiche interne descrivono chiaramente le modalità di copertura degli strumenti e delle merci di cui al punto ii), quali sono gli scostamenti (slippage) e i disallineamenti attesi delle coperture e qual è il periodo di detenzione previsto per le posizioni nell’unità di negoziazione; vi) le strategie di business delle unità di negoziazione sono distinte, come previsto dall’articolo 104 ter, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, (1) individuando le principali caratteristiche delle unità di negoziazione in termini di strategia di business, anche per quanto riguarda le attività primarie, le strategie di negoziazione e di copertura; (2) verificando che le principali caratteristiche di cui al punto 1) differiscano in maniera significativa tra un’unità di negoziazione e l’altra; b) verificano se le operazioni tra unità di negoziazione sono coerenti con le strategie di business di tali unità di negoziazione e se tali operazioni non sono effettuate per i) ridurre i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato; ii) soddisfare i requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite; iii) soddisfare i requisiti relativi ai test retrospettivi; c) esaminano la struttura organizzativa di cui all’articolo 104 ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il piano operativo annuale di cui all’articolo 104 ter, paragrafo 2, lettera e), di detto regolamento, quali documentati nelle politiche interne dell’ente a norma dell’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento; d) verificano se, per ciascuna unità di negoziazione, l’ente ha individuato uno o due negoziatori principali e che, qualora siano stati nominati due negoziatori principali, questi ultimi abbiano ruoli, responsabilità e autorità chiaramente distinti, oppure uno abbia la responsabilità della supervisione finale sull’altro; e) esaminano le relazioni di cui all’articolo 104 ter, paragrafo 2, lettere d) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 e verificano se tutti gli aspetti indicati in tali lettere sono rispettati; f) verificano se l’ente documenta e giustifica debitamente i casi in cui un negoziatore è assegnato a più di un’unità di negoziazione come previsto all’articolo 104 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e a tal fine i) esaminano la responsabilità di tale negoziatore nell’ambito delle unità di negoziazione alle quali è stato assegnato; ii) verificano se i compiti svolti dal negoziatore in un’unità di negoziazione secondo la strategia di business di tale unità non contravvengono ai compiti, né creano conflitti con essi, che il negoziatore svolge per le altre unità di negoziazione; g) verificano se il motivo che giustifica l’inclusione delle unità di negoziazione nell’ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni soddisfa tutte le condizioni seguenti i) il motivo è documentato nelle politiche interne come previsto dall’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) il motivo garantisce la coerenza del metodo utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato tra le unità di negoziazione che gestiscono posizioni simili; iii) il motivo è coerente con la strategia di business delle unità di negoziazione di cui all’articolo 104 ter, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; h) verificano se la strategia di business fa sì che almeno il 10 % dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sia calcolato secondo il metodo dei modelli interni. Ai fini della lettera a), punto i), le autorità competenti verificano se la strategia di business specifica quante attività di negoziazione sono orientate al cliente e se comporta la creazione e strutturazione di attività di negoziazione o l’esecuzione di servizi, o entrambe le cose. Ai fini della lettera b), le autorità competenti possono, se del caso, imporre all’ente di fornire un campione di operazioni tra unità di negoziazione, anche tra unità di negoziazione per le quali l’ente calcola i requisiti di fondi propri con il metodo dei modelli interni e unità di negoziazione per le quali l’ente utilizza il metodo standardizzato.
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