Art. 53 · Entrata in vigore e applicazione

Art. 53

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 13 mar 2024
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda il rischio ambientale, l’, paragrafo 1, lettera c), punto vii), e paragrafo 2, lettera b), punto v), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025. L’, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.
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