Art. 52
Valutazione della conformità a requisiti particolari
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione della conformità a requisiti particolari
Nel valutare se il modello interno di rischio di default sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 325 novosexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti
a)
in relazione alla modellizzazione del default di singoli emittenti e di più emittenti a norma dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
i)
individuano il metodo che l’ente utilizza per modellizzare il default e verificano che i due tipi di fattori di rischio sistemici selezionati dall’ente rilevino gli effetti sistemici più pertinenti;
ii)
verificano se il livello di dettaglio dei due tipi di fattori di rischio sistemici è sufficiente a rilevare le caratteristiche degli emittenti nel portafoglio soggetto al requisito di fondi propri per il rischio di default;
iii)
verificano se per ciascun emittente l’ente utilizza un fattore di rischio idiosincratico distinto in aggiunta ai due tipi di fattori di rischio sistemici di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
iv)
verificano se l’associazione degli emittenti ai fattori di rischio sistemici appropriati è adeguata;
v)
verificano se l’ente analizza il potere esplicativo del modello di fattori;
vi)
nel richiedere il campione ai fini della valutazione, prendono in considerazione la rilevanza degli emittenti e assicurano che il campione comprenda emittenti che sono stati associati a diversi fattori di rischio sistemici;
b)
in relazione al requisito che impone che il modello interno di rischio di default rifletta il ciclo economico a norma dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, valutano la modalità con cui le perdite in caso di default, comprese quelle stocastiche, sono modellizzate affinché riflettano le variazioni delle proprietà assunte dai fattori di rischio sistemici;
c)
in relazione al requisito che impone di riflettere le non linearità a norma dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, valutano
i)
la modalità con cui gli enti rivalutano uno strumento finanziario non lineare a seguito del default di un emittente, compresa la modalità con cui gli enti rivalutano uno strumento finanziario con più sottostanti a seguito del default di un singolo emittente o di più emittenti corrispondenti ai sottostanti;
ii)
se eventuali semplificazioni introdotte dall’ente per calcolare il prezzo di uno strumento finanziario determinano imprecisioni rilevanti o una sottostima sistematica del rischio;
iii)
la misura in cui la rivalutazione di uno strumento finanziario tiene conto del rischio di modello;
d)
in relazione al requisito che impone che il modello interno di rischio di default sia in linea con la gestione interna del rischio a norma dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, verificano se l’ente ha documentato le differenze tra il modello interno di rischio di default e i modelli che l’ente utilizza per la sua gestione interna del rischio per lo stesso insieme di posizioni e se l’ente è in grado di spiegare tali differenze.
Ai fini della lettera a), punto i), le autorità competenti valutano la logica, documentata nelle politiche interne dell’ente, che sottende alla scelta dei fattori di rischio sistemici, nonché la loro interpretazione economica.
Ai fini della lettera a), punto iii), se del caso le autorità competenti possono verificare su un campione di emittenti simili che i fattori di rischio idiosincratici differiscano.
Ai fini della lettera a), punto iv), se del caso le autorità competenti possono verificare su un campione di emittenti che l’associazione sia corretta.
Ai fini della lettera a), punto v), le autorità competenti possono, se del caso e ove le analisi effettuate dall’ente non sembrino sufficienti per il portafoglio soggetto al rischio di default al suo stato attuale, imporre a un campione di emittenti di valutare in che misura i fattori di rischio sistemici scelti dall’ente sono in grado di spiegare i fattori che determinano il default di ciascuna attività dell’emittente.
Ai fini della lettera b), le autorità competenti possono, se del caso, effettuare analisi statistiche su un campione di emittenti, compresi test di ipotesi, per verificare la dipendenza delle perdite in caso di default dai fattori di rischio sistemici.
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