Art. 50
Valutazione della struttura di correlazione
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione della struttura di correlazione
1. Nel valutare la metodologia utilizzata da un ente per determinare la correlazione di default tra i vari emittenti a norma dell’articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti
a)
verificano se, come dati immessi per determinare la correlazione tra i vari emittenti, sono utilizzati soltanto differenziali creditizi e strumenti di capitale quotati;
b)
se l’ente utilizza copule per modellizzare le correlazioni di default, valutano la convalida interna delle ipotesi di copula formulate dall’ente e verificano l’eventuale compatibilità tra i dati storici utilizzati per la calibrazione delle correlazioni e gli emittenti inclusi nel portafoglio dell’ente;
c)
determinano se la correlazione tra gli emittenti è basata su rendimenti assoluti o relativi e valutano se la logica che sottende alla scelta del tipo di rendimento è
i)
solida;
ii)
coerente con le scelte operate dagli enti in relazione ad altri aspetti del modello interno di misurazione del rischio;
d)
valutano la solidità del metodo che l’ente utilizza per ottenere una correlazione, sull’orizzonte temporale applicabile, dai rendimenti calcolati su un orizzonte temporale più breve;
e)
valutano la modalità con cui l’ente determina il periodo di calibrazione di cui all’articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ai fini della lettera a), le autorità competenti possono, se del caso, imporre all’ente di fornire i dati utilizzati per modellizzare la correlazione tra gli emittenti inclusi in un campione selezionato dalle autorità competenti e verificare se tali dati riguardano unicamente differenziali creditizi e strumenti di capitale quotati.
Ai fini della lettera d), le autorità competenti verificano se, nei casi in cui l’ente applica la deroga di cui all’articolo 325 septsexagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, è utilizzata una correlazione di sessanta giorni lavorativi solo tra posizioni in strumenti di capitale per le quali è utilizzata tale deroga e che la correlazione sia altrimenti misurata su un orizzonte temporale di un anno.
Ai fini della lettera e), le autorità competenti verificano se il metodo utilizzato dall’ente per selezionare il periodo, compresa la sua durata, è
a)
solido;
b)
documentato nelle politiche interne dell’ente;
c)
riesaminato affinché tenga conto di eventuali variazioni del periodo di stress di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti verificano, su un campione di emittenti per i quali l’ente ha posizioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di default, se le correlazioni a coppie (pairwise) tra emittenti derivate dalla modellizzazione delle correlazioni sono compatibili con le correlazioni a coppie tra emittenti derivate da dati di mercato osservabili.
Storico versioni
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