Art. 49
Valutazione delle perdite in caso di default
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione delle perdite in caso di default
1. Nel valutare la conformità di un ente all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione ai requisiti per la stima delle perdite in caso di default, le autorità competenti verificano se la documentazione interna contempla tutti gli aspetti di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/1578 e se le politiche interne dell’ente esigono la produzione di un inventario aggiornato che specifichi
a)
i metodi che l’ente utilizza per stimare le perdite in caso di default, compresa la rilevanza di ciascun metodo diverso in termini di entità delle posizioni e di contributo al requisito di fondi propri per il rischio di default;
b)
per ciascuna posizione, il valore della perdita in caso di default, indipendentemente dal fatto che la posizione sia un debito subordinato, un debito senior non garantito, un’obbligazione garantita o una posizione di altro tipo e
i)
se la perdita in caso di default è disponibile nel quadro del metodo IRB per un’esposizione fuori portafoglio di negoziazione e se tale metodo è utilizzato per l’esposizione compresa nel portafoglio di negoziazione come previsto dall’articolo 325 novosexagies, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii)
se la perdita in caso di default non è disponibile nel quadro del metodo IRB per un’esposizione fuori portafoglio di negoziazione e se l’ente utilizza il metodo IRB per ottenere la perdita in caso di default della posizione come previsto dall’articolo 325 novosexagies, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
iii)
se la perdita in caso di default non è disponibile nel quadro del metodo IRB per un’esposizione fuori portafoglio di negoziazione e se, per ottenerla, l’ente utilizza una metodologia interna che soddisfa i requisiti del metodo IRB stabiliti all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/1578;
iv)
se la perdita in caso di default non è disponibile nel quadro del metodo IRB per un’esposizione fuori portafoglio di negoziazione e se, per ottenerla, l’ente utilizza una metodologia interna che soddisfa i requisiti stabiliti all’, paragrafo 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1578;
v)
se la perdita in caso di default non è disponibile nel quadro del metodo IRB per un’esposizione fuori portafoglio di negoziazione e se, per ottenerla, l’ente utilizza fonti esterne come indicato all’ del regolamento delegato (UE) 2023/1578;
c)
per tutte le posizioni, la classe di esposizioni di cui all’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013 a cui esse appartengono.
2. Nel valutare se il modello interno di un ente sia applicato con correttezza a norma dell’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione ai requisiti per la stima della perdita in caso di default, le autorità competenti
a)
verificano se il livello di dettaglio delle perdite in caso di default fornisce una differenziazione significativa del rischio e, tra l’altro, se tale livello di dettaglio consente di riflettere adeguatamente il rango (seniority) delle posizioni come indicato all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e la sua copertura;
b)
verificano se le stime della perdita in caso di default nonché i dati immessi utilizzati per ricavarle sono aggiornati con una frequenza atta a garantire che i requisiti di fondi propri per il rischio di default siano sensibili al rischio, e verificano se eventuali nuove informazioni pertinenti sono riflesse tempestivamente, come previsto dall’articolo 325 novosexagies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
per le perdite in caso di default ottenute conformemente al paragrafo 1, lettera b), punto i), verificano se l’eventuale livello aggiuntivo applicato alle perdite in caso di default nel quadro del metodo IRB per ottenere stime più prudenti è applicato nel momento in cui l’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di default;
d)
per le perdite in caso di default ottenute conformemente al paragrafo 1, lettera b), punto ii),
i)
verificano se l’ente ha rispettato il processo per la stima della perdita in caso di default nel quadro del metodo IRB conformemente alle politiche interne IRB dell’ente;
ii)
su un campione di posizioni, verificano se la perdita in caso di default utilizzata dall’ente è identica alla stima che sarebbe prodotta dai sistemi informatici impiegati nell’ambito del metodo IRB;
iii)
valutano le variabili utilizzate nel metodo IRB e verificano, su un campione di posizioni, se i dati immessi esistono e sono sufficientemente attendibili per determinare una perdita in caso di default adeguata;
e)
per le perdite in caso di default ottenute conformemente al paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente articolo, esaminano le relazioni prodotte dalla convalida interna e dall’audit interno riguardo alla conformità della metodologia interna utilizzata per ottenere le perdite in caso di default alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento n. 575/2013;
f)
per le perdite in caso di default ottenute conformemente al paragrafo 1, lettera b), punto iv),
i)
verificano la completezza della documentazione interna comprovante il soddisfacimento, da parte dell’ente, delle condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1578;
ii)
su un campione di posizioni, valutano la motivazione per cui la stima della perdita in caso di default è stimata senza utilizzare né la metodologia interna di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/1578 né le fonti esterne di cui all’ di detto regolamento delegato;
iii)
su un campione di posizioni per i quali la motivazione di cui al punto ii) del presente paragrafo riguarda la mancanza di dati di input come indicato all’, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2023/1578, verificano se l’ente fornisce elementi comprovanti la mancanza di dati di input;
iv)
verificano se, nell’ambito delle proprie politiche interne, l’ente ha specificato il periodo di detenzione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2023/1578, al di sotto del quale l’ente ritiene accettabile non utilizzare la metodologia interna che soddisfa i requisiti stabiliti per il metodo IRB, e valutano se tale periodo di detenzione è adeguato al portafoglio dell’ente, in termini di entità, complessità e strategia di negoziazione;
v)
esaminano il valore «m» calcolato a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2023/1578 e, se del caso, impongono all’ente di spiegare l’origine di eventuali variazioni significative del suo valore nel corso dei trimestri precedenti;
vi)
esaminano la procedura seguita dall’ente per indagare sulla disponibilità di eventuali fonti esterne aggiuntive come previsto dall’, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2023/1578;
vii)
utilizzando l’inventario di cui al paragrafo 1 del presente articolo, valutano se la determinazione della perdita in caso di default di cui all’, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1578 è effettuata correttamente;
g)
per le perdite in caso di default ottenute conformemente al paragrafo 1, lettera b),
i)
su un campione di posizioni, verificano se i dati utilizzati per stimare la perdita in caso di default sono rappresentativi per la posizione;
ii)
verificano se la gerarchia di fonti esterne di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1578 è ben specificata nella documentazione interna dell’ente e verificano, su un campione di posizioni, che tale gerarchia di fonti esterne sia applicata correttamente;
iii)
verificano se le stime delle perdite in caso di default distinguono tra posizioni in stato di default e posizioni non in stato di default.
Ai fini della lettera b), le autorità competenti possono, se del caso, individuare posizioni per le quali le perdite in caso di default stimate non sono variate per un periodo prolungato, valutano se tali stime sono aggiornate e verificano che l’ente sia in grado di spiegare i motivi alla base dei valori invariati.
Ai fini della lettera c), le autorità competenti verificano, su un campione di posizioni, se la stima delle perdite in caso di default utilizzata nel metodo IRB non differisce da quella utilizzata nel calcolo del requisito per il rischio di default.
Ai fini della lettera g), punto i), le autorità competenti verificano se i dati utilizzati riflettono il rango (seniority) della posizione come indicato all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché la regione o il settore.
Ai fini della lettera g), punto iii), le autorità competenti possono verificare se le stime delle perdite in caso di default distinguono tra posizioni in stato di default e posizioni non in stato di default valutando la stima assegnata dall’ente alle posizioni verso lo stesso emittente che sono in stato di default e che non sono in stato di default, rientranti nell’ambito di applicazione dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per il rischio di default.
3. Ai fini del paragrafo 2, le autorità competenti possono, se del caso, imporre all’ente di stimare le perdite in caso di default con un altro metodo scelto tra i metodi stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2023/1578 e di spiegare le differenze nei risultati ottenuti.
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