Art. 47 · Valutazione dell’accuratezza e della frequenza del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default

Art. 47

Valutazione dell’accuratezza e della frequenza del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’accuratezza e della frequenza del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default 1.   Nel valutare se i requisiti di fondi propri di un ente per il rischio di default siano pari a un valore a rischio in un intervallo di confidenza del 99,9 % come previsto dall’articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti a) verificano l’accuratezza dello stimatore utilizzato dall’ente per stimare il valore a rischio; b) se il calcolo del valore a rischio è basato su simulazioni Monte Carlo, verificano se il numero di simulazioni assicura la convergenza verso risultati stabili e verificano altresì le proprietà di casualità delle sequenze utilizzate per generare le simulazioni; c) verificano se, prima del calcolo delle variazioni del valore del portafoglio a seguito di default degli emittenti, il valore delle posizioni nei portafogli dell’ente si riferisce alla data di riferimento del valore a rischio; d) verificano se, fatta eccezione per le posizioni soggette alla deroga di cui all’articolo 325 septsexagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel calcolo del valore a rischio è utilizzato un orizzonte temporale di un anno; e) se il rischio di default è calcolato con una frequenza meno che giornaliera, analizzano il processo utilizzato dall’ente per determinare la frequenza del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di default e verificano se il calcolo a una frequenza ridotta non dà luogo a una sottostima del rischio; f) verificano se, per gli strumenti di capitale, i prezzi sono azzerati nella simulazione dei default di detti strumenti di capitale e se ciò è sistematicamente garantito dai sistemi interni, e possono procedere a tale verifica su un campione di posizioni in strumenti di capitale. Ai fini della lettera a), le autorità competenti verificano le modalità con cui l’ente ha scelto lo stimatore e l’analisi effettuata per motivare tale scelta. Ai fini della lettera b), le autorità competenti esaminano i test effettuati dall’ente per stabilire il numero di simulazioni. Ai fini della lettera d), le autorità competenti verificano la solidità della logica in base alla quale l’ente applica tale deroga, in particolare ove l’ente utilizzi un orizzonte temporale di sessanta giorni per alcune posizioni in strumenti di capitale e un orizzonte temporale di un anno per altre posizioni in strumenti di capitale. Ai fini della lettera e), le autorità competenti a) ove il rischio sia calcolato su base settimanale, analizzano il processo utilizzato dall’ente per determinare il giorno della settimana in cui sono calcolati i requisiti di fondi propri per il rischio di default; b) impongono all’ente di calcolare, se non ancora disponibili, le esposizioni giornaliere al rischio di default imminente e improvviso su un determinato periodo e valutano se tali esposizioni indicano un profilo di rischio sistematicamente più basso nei giorni in cui sono calcolati i requisiti di fondi propri; c) possono anche utilizzare ulteriori dati che possono essere calcolati giornalmente dall’ente ai fini della gestione interna del rischio, comprese sensibilità giornaliere agli emittenti più rilevanti. Ai fini del quarto comma, lettera b), se vi sono indicazioni di un profilo di rischio sistematicamente più basso, le autorità competenti possono integrare la propria valutazione imponendo all’ente di calcolare, su base giornaliera e per un dato periodo, i propri requisiti di fondi propri per il rischio di default e analizzando se tali misure sono sistematicamente più basse nei giorni scelti dall’ente. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), ove ritengano insufficienti i test effettuati dall’ente per stabilire il numero di simulazioni, le autorità competenti possono a) imporre all’ente di fornire l’errore statistico del metodo Monte Carlo a un livello di confidenza del 95 % e verificare la solidità del metodo impiegato per misurare tale errore statistico; b) imporre all’ente di calcolare la misura del valore a rischio con vari semi diversi, a parità di tutte le altre ipotesi, e verificare che il metodo utilizzato per generare la simulazione non crei distorsioni nei risultati; c) valutare se le differenze nelle misure del valore a rischio calcolate con un seme diverso conformemente alla lettera b) sono compatibili con l’errore statistico di cui alla lettera a) e, se non lo sono, valutare la causa originaria di tale incompatibilità e il numero di simulazioni necessarie per garantire che l’errore statistico sia inferiore al 5 %.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1085:oj#art-47