Art. 44 · Valutazione della misura del rischio di scenario di stress

Art. 44

Valutazione della misura del rischio di scenario di stress

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione della misura del rischio di scenario di stress 1.   Nel valutare la conformità di un ente all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione ai requisiti per la determinazione dello scenario estremo di shock futuri, le autorità competenti verificano se le politiche interne di cui alla suddetta lettera soddisfano tutti i requisiti seguenti: a) le politiche interne sono conformi all’ del regolamento delegato (UE) 2024/397; b) le politiche interne impongono la produzione di un inventario aggiornato che, per ciascun fattore di rischio non modellizzabile, i) descriva il fattore di rischio; ii) specifichi l’orizzonte di liquidità assegnato al fattore di rischio in conformità dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013; iii) specifichi se l’ente calcola lo scenario estremo di shock futuri rispettivamente con il metodo diretto o con il metodo graduale (stepwise) di cui agli del regolamento delegato (UE) 2024/397 o determina uno scenario estremo regolamentare di shock futuri in conformità dell’ di detto regolamento delegato; iv) ove l’ente ricorra al metodo graduale, specifichi se è utilizzato il metodo storico, il metodo sigma asimmetrico o il metodo alternativo (fallback) per calibrare gli shock verso il basso e verso l’alto; v) per i fattori di rischio per i quali l’ente determina uno scenario estremo regolamentare di shock futuri in conformità dell’ del regolamento delegato (UE) 2024/397, giustifichi tale scelta; vi) specifichi se il fattore di rischio fa parte di una categoria e, in tal caso, la categoria in questione; c) le politiche interne specificano i criteri di cui all’, lettera a), punto i), e all’, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2024/397, che stabiliscono in quali casi è utilizzato il metodo diretto o il metodo graduale di cui gli di detto regolamento delegato con riferimento a qualsiasi fattore di rischio non modellizzabile o categoria standardizzata non modellizzabile; d) le politiche interne specificano i criteri per individuare i giorni lavorativi e non lavorativi in maniera coerente nel calcolo della misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies di detto regolamento; e) le politiche interne specificano i criteri per individuare i fattori di rischio per cui l’ente determina la misura del rischio di scenario di stress applicando uno scenario estremo regolamentare di shock futuri in conformità dell’ del regolamento delegato (UE) 2024/397; f) le politiche interne esigono che l’ente tenga traccia di ogni situazione in cui non sia possibile determinare il prezzo, eventualità contemplata dall’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/397, indicando la causa di tale impossibilità e le azioni correttive intraprese a norma di detto articolo; g) le politiche interne specificano la frequenza degli aggiornamenti, in conformità dell’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2024/397, del periodo di stress utilizzato per determinare lo scenario estremo di shock futuri e gli altri eventuali criteri che innescano l’aggiornamento di detto periodo di stress. 2.   Nel valutare se il modello interno di un ente sia applicato con correttezza come previsto dall’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione ai requisiti per il calcolo della misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento, le autorità competenti a) ove l’ente utilizzi il metodo diretto di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 in relazione ai fattori di rischio non modellizzabili i) verificano se i processi dell’ente rispettano i criteri di cui all’, lettera a), punto i), del regolamento delegato 2024/397, come stabilito nelle politiche interne di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) verificano se l’ente documenta e giustifica i cambiamenti del metodo utilizzato per il calcolo della misura del rischio di scenario di stress, come previsto dall’, lettera a), punto ii), del regolamento delegato 2024/397; iii) verificano se esiste una differenza significativa tra, da un lato, la misura del rischio di scenario di stress derivante dal metodo diretto e, dall’altro lato, quella derivante dal metodo graduale per il periodo di venti giorni lavorativi di cui all’, lettera a), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2024/397 e ricercano i motivi di eventuali differenze significative; b) ove l’ente utilizzi il metodo diretto di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 in relazione alle categorie standardizzate non modellizzabili i) verificano se i processi dell’ente rispettano i criteri di cui all’, lettera a), punto i), di detto regolamento delegato, come stabilito nelle politiche interne di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) verificano se l’ente documenta e giustifica i cambiamenti del metodo utilizzato per il calcolo della misura del rischio di scenario di stress, come previsto dall’, lettera a), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2024/397; iii) verificano se esiste una differenza significativa tra, da un lato, la misura del rischio di scenario di stress derivante dal metodo diretto e, dall’altro lato, quella derivante dal metodo graduale per il periodo di venti giorni lavorativi di cui all’, lettera a), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2024/397 e ricercano i motivi di eventuali differenze significative; c) in relazione alla determinazione della serie temporale di rendimenti su dieci giorni lavorativi di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 i) verificano se l’ente non include più di un’osservazione per giorno lavorativo nella serie temporale utilizzata per generare una misura del rischio di scenario di stress e se la serie temporale include soltanto dati di mercato effettivi, come previsto dall’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2024/397; ii) verificano se i criteri di cui al paragrafo 1, lettera d), per individuare i giorni lavorativi e non lavorativi sono utilizzati nel calcolo dei rendimenti su dieci giorni lavorativi di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 e nell’ampliamento del periodo di stress fino a un massimo di venti giorni lavorativi ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, e verificano la corretta applicazione delle fasi per l’ottenimento dei rendimenti su dieci giorni lavorativi, compresa la determinazione di D t' ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato; iii) verificano se le serie temporali dei fattori di rischio non modellizzabili che l’ente ha precedentemente valutato come modellizzabili a norma dell’articolo 325 octoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 includono le osservazioni utilizzate dall’ente per calibrare gli scenari di shock futuri di cui all’articolo 325 sexquinquagies di detto regolamento, come previsto dall’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/397; d) in relazione all’attuazione del metodo alternativo di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 i) verificano se gli enti sono in grado di giustificare la scarsa disponibilità di dati per i fattori di rischio non modellizzabili o per le categorie standardizzate non modellizzabili per cui l’ente utilizza il metodo alternativo; ii) verificano se sono stati individuati adeguatamente i fattori di rischio per i quali deve essere utilizzato il metodo di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2024/397; iii) verificano se, nell’applicazione del metodo di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2024/397, l’approccio utilizzato dall’ente per selezionare un fattore di rischio che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 5 di detto articolo consente di determinare shock verso l’alto e verso il basso adeguati per il fattore di rischio per cui è applicato il metodo alternativo; e) impongono all’ente di individuare fattori di rischio non modellizzabili o categorie standardizzate non modellizzabili per cui il valore del coefficiente di non linearità di cui agli del regolamento delegato (UE) 2024/397 è pari a κ min o κ max , come indicato in detti articoli, e verificano se lo scenario estremo di shock futuri è adeguato o se, in conformità dell’articolo 325 quatersexagies, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente deve essere tenuto ad applicare uno scenario estremo regolamentare di shock futuri a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2024/397; f) in relazione alla determinazione del periodo di stress a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 i) ove l’ente determini il periodo di stress massimizzando il valore di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/397 e utilizzando metodi di determinazione dei prezzi basati sulla sensibilità a norma dell’, paragrafo 4, di detto regolamento delegato, verificano la solidità dell’analisi effettuata dall’ente per dimostrare che le variazioni di prezzo non rilevate dai metodi di determinazione dei prezzi basati sulla sensibilità non modificherebbero il periodo di stress; ii) ove l’ente determini il periodo di stress per i fattori di rischio non modellizzabili in una categoria generale dei fattori di rischio individuando il periodo di osservazione di dodici mesi che massimizza la misura della perdita attesa parziale PES RS, i in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/397, verificano la solidità dell’analisi effettuata dall’ente per dimostrare che il periodo di stress individuato è un periodo di stress finanziario per i propri fattori di rischio non modellizzabili; iii) verificano se le finestre mobili di dodici mesi utilizzate per determinare il periodo di stress decorrono almeno dal 1o gennaio 2007 a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/397 e se gli aggiornamenti pregressi del periodo di stress sono stati effettuati con la frequenza e secondo i criteri di cui al paragrafo 1, lettera g); g) in relazione al calcolo delle perdite con metodi di determinazione dei prezzi basati sulla sensibilità alle condizioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/397 i) valutano la solidità delle procedure e dei metodi per rilevare un’eventuale impossibilità di determinazione del prezzo, individuando gli strumenti finanziari e le merci per i quali tale calcolo non è stato possibile nonché le cause di tale impossibilità e determinando le sensibilità significative associate; ii) verificano se, a seguito dell’applicazione dello scenario estremo di shock futuri a un fattore di rischio non modellizzabile, l’uso di metodi di determinazione del prezzo basati sulla sensibilità è applicato soltanto a strumenti finanziari e merci che comportano tale fattore di rischio e di cui non è stato possibile determinare il prezzo, come previsto dall’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/397; h) in relazione alla determinazione dello scenario estremo regolamentare di shock futuri di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 i) verificano l’adeguatezza del metodo utilizzato dall’ente per determinare se la perdita massima che può verificarsi a causa di una variazione di un fattore di rischio non modellizzabile o di una categoria standardizzata non modellizzabile ha un valore finito o meno; ii) se la perdita massima corrispondente a un fattore di rischio non modellizzabile o ad una categoria non modellizzabile ha un valore finito, verificano se l’ente individua accuratamente tale perdita massima; iii) se la perdita massima che può verificarsi a causa di una variazione di un fattore di rischio non modellizzabile o di una categoria standardizzata non modellizzabile non ha un valore finito, verificano se le ipotesi distributive e statistiche utilizzate nell’approccio basato su esperti di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2024/397 si basano su dati oggettivi e su test solidi e che lo scenario estremo di shock futuri sia sufficientemente prudente; iv) verificano 1) la coerenza delle informazioni incluse nell’inventario di cui al paragrafo 1, lettera b), con i criteri di cui alla lettera e) di detto paragrafo; 2) la solidità dei criteri specificati nell’inventario di cui al paragrafo 1, lettera b), per individuare i fattori di rischio per i quali la misura del rischio di scenario di stress è ottenuta determinando uno scenario estremo regolamentare di shock futuri; v) verificano la solidità della metodologia e dei test statistici che l’ente utilizza per individuare fattori di rischio riflettenti unicamente il rischio idiosincratico a norma dell’, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2024/397. Ai fini della lettera a), punto ii), le autorità competenti verificano se la giustificazione fornita rispetta i criteri di cui alla lettera a), punto i), e se i cambiamenti correlati non sono determinati dal fatto che un metodo conduce a una misura del rischio di scenario di stress inferiore rispetto a quella ottenuta con l’altro metodo. Ai fini della lettera b), punto ii), le autorità competenti verificano se la giustificazione fornita rispetta i criteri di cui alla lettera b), punto i), e non è determinata dal fatto che un metodo conduce a una misura del rischio di scenario di stress inferiore rispetto a quella ottenuta con l’altro metodo. Ai fini della lettera g), punto ii), le autorità competenti verificano che l’ente calcoli le perdite relative ad altri strumenti finanziari e merci che comportano tale fattore di rischio ma per i quali non è impossibile calcolare il prezzo secondo i metodi di determinazione del prezzo utilizzati nel modello di misurazione del rischio conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/397. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), le autorità competenti possono confrontare la misura del rischio di scenario di stress dei fattori di rischio o delle categorie standardizzate per cui si è verificato un cambiamento di metodo e valutare se i cambiamenti corrispondono sistematicamente a una misura del rischio di scenario di stress inferiore. 4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), punto i), su un campione di serie temporali di osservazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2024/397, le autorità competenti possono verificare che, ove le osservazioni nelle serie temporali siano costanti nei giorni lavorativi successivi, i dati di mercato effettivi per il fattore di rischio siano invariati. Nella raccolta del campione le autorità competenti prendono in considerazione serie temporali caratterizzate da una notevole quantità di dati senza variazioni nei giorni lavorativi successivi. 5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), punto iii), le autorità competenti possono effettuare, su un campione di fattori di rischio, un confronto tra le osservazioni per i fattori di rischio utilizzate dall’ente per calcolare la perdita attesa per il fattore di rischio modellizzabile e le osservazioni per i fattori di rischio utilizzate dall’ente per calcolare la misura del rischio di scenario di stress. 6.   Ai fini del paragrafo 2, lettera d), punto ii), le autorità competenti possono verificare, su un campione di fattori di rischio per i quali l’ente utilizza i metodi di cui all’, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2024/397, se tali fattori di rischio soddisfano le condizioni per l’applicazione di tale metodologia. 7.   Ai fini del paragrafo 2, lettera d), punto iii), le autorità competenti possono verificare, su un campione di fattori di rischio per i quali è utilizzato il metodo di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2024/397, se i fattori di rischio selezionati corrispondenti soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5 di detto articolo. Nel verificare se i due fattori di rischio sono della stessa natura ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2024/397 e se tali fattori di rischio non differiscono per caratteristiche che comportano una sottostima della volatilità ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera c), di detto regolamento delegato, le autorità competenti verificano se i fattori di rischio condividono le caratteristiche principali e se il fattore di rischio selezionato è soggetto a un rischio specifico associato al nome nel caso in cui il fattore di rischio non modellizzabile sia soggetto a tale rischio. 8.   Ai fini del paragrafo 2, lettera d), punto iii), sulla base di un campione di fattori di rischio per i quali è utilizzata la metodologia di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2024/397, le autorità competenti possono a) imporre all’ente di effettuare test con fattori di rischio adeguati alternativi che soddisfino le condizioni di cui all’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2024/397, invece dei fattori di rischio selezionati dall’ente; b) effettuare un confronto tra lo scenario estremo di shock futuri ottenuto mediante l’utilizzo dei fattori di rischio selezionati dall’ente e lo scenario estremo di shock futuri ottenuto attraverso l’impiego dei fattori di rischio alternativi di cui alla lettera a); c) valutare se i fattori di rischio selezionati dall’ente determinano una sottostima sistematica dello scenario estremo di shock futuri; 9.   Ai fini del paragrafo 2, lettera d), punto iii), sulla base di un campione di fattori di rischio per i quali è utilizzata la metodologia di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2024/397 e per i quali le osservazioni su un periodo di un anno sono più di dodici le autorità competenti possono a) imporre all’ente di stimare la volatilità di tali fattori di rischio su detto periodo di un anno; b) imporre all’ente di stimare la volatilità, su detto periodo di un anno, dei fattori di rischio selezionati in conformità dell’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2024/397 per i fattori di rischio di cui alla lettera a); c) valutare se la volatilità dei fattori di rischio selezionati dall’ente risultante dalla stima di cui alla lettera b) è sistematicamente inferiore alla volatilità dei fattori di rischio nel modello di misurazione del rischio dell’ente risultante dalla stima di cui alla lettera a). 10.   Ai fini del paragrafo 2, lettera e), su un campione di fattori di rischio e di categorie standardizzate, le autorità competenti possono a) valutare se il coefficiente di non linearità è pari a κ min o κ max perché valori estremamente elevati o estremamente bassi caratterizzano il numeratore o il denominatore del seguente termine utilizzato nel calcolo di κ in conformità degli del regolamento delegato (UE) 2024/397; b) imporre all’ente di tracciare la perdita risultante dalle variazioni dei fattori di rischio nell’intorno dello scenario estremo di shock futuri e valutare se il profilo della funzione di perdita è particolarmente concavo o convesso in tale intorno. Nell’effettuare tale valutazione, le autorità competenti scelgono l’insieme di fattori di rischio e di categorie standardizzate non modellizzabili in funzione della loro significatività. 11.   Ai fini del paragrafo 2, lettera f), punto i), se del caso e ove le perdite corrispondenti alle variazioni dei fattori di rischio non modellizzabili rilevanti o delle categorie standardizzate non modellizzabili rilevanti siano marcatamente non lineari, le autorità competenti possono a) imporre all’ente di determinare il periodo di stress massimizzando il valore di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/397 su un insieme di fattori di rischio non modellizzabili o su qualsiasi categoria standardizzata non modellizzabile appartenente alle stessa categoria generale di fattori di rischio, secondo i metodi di determinazione del prezzo che l’ente utilizza nel modello di misurazione del rischio a norma dell’, paragrafo 2, di detto regolamento delegato; b) imporre all’ente di determinare il periodo di stress massimizzando il valore di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/397 sull’insieme di cui alla lettera a) del presente paragrafo, utilizzando metodi di determinazione dei prezzi basati sulla sensibilità a norma dell’, paragrafo 4, di detto regolamento delegato; c) valutare se esistono differenze sostanziali tra i periodi di stress determinati in conformità delle lettere a) e b). L’insieme di fattori di rischio non modellizzabili o di categorie standardizzate non modellizzabili di cui al primo comma, lettera a) è scelto in funzione della loro rilevanza e del profilo non lineare della perdita a fronte di variazioni dei loro valori. Per individuare i fattori di rischio non modellizzabili e le categorie standardizzate non modellizzabili con un profilo di perdita non lineare, le autorità competenti possono utilizzare come base il valore del coefficiente di non linearità κ calcolato in conformità dell’ o 18 del regolamento delegato (UE) 2024/397. 12.   Ai fini del paragrafo 2, lettera f), punto ii), le autorità competenti possono a) imporre all’ente di determinare il periodo di stress massimizzando il valore di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/397 su un insieme di fattori di rischio non modellizzabili o su qualsiasi categoria standardizzata non modellizzabile appartenente alle stessa categoria generale di fattori di rischio, secondo i metodi di determinazione del prezzo utilizzati nel modello di misurazione del rischio a norma dell’, paragrafo 2, di detto regolamento delegato; b) valutare se il periodo di stress determinato conformemente alla lettera a) differisce in misura significativa dal periodo di stress individuato dall’ente nell’applicare la metodologia di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/397. 13.   Ai fini del paragrafo 2, lettera g), le autorità competenti possono verificare, su un campione di casi in cui l’ente non ha potuto determinare il prezzo, se l’ente ha seguito le procedure e i metodi di cui al paragrafo 2, lettera g), punto i), e valutare su tale base la solidità di tali procedure e metodi. 14.   Ai fini del paragrafo 2, lettera h), punto iii), su un campione di fattori di rischio non modellizzabili o di categorie standardizzate non modellizzabili, le autorità competenti possono a) imporre all’ente di generare una serie temporale di rendimenti a partire da una distribuzione statistica a coda pesante prescritta dall’autorità competente e calcolare lo scenario estremo di shock futuri con il metodo graduale di cui agli del regolamento delegato (UE) 2024/397 combinato con il metodo storico di cui all’ di detto regolamento delegato; b) verificare se l’approccio basato su esperti applicato dall’ente è prudente, confrontando lo scenario estremo regolamentare di shock futuri derivante da tale approccio con lo scenario estremo di shock futuri calcolato conformemente alla lettera a). 15.   In deroga al primo comma, lettera a), le autorità competenti possono imporre all’ente di utilizzare la serie temporale di un altro fattore di rischio analogo anziché generare la serie temporale a partire da una distribuzione prudente. Ai fini del paragrafo 2, lettera h), punto iv), le autorità competenti possono, su un campione di fattori di rischio non modellizzabili o di categorie standardizzate non modellizzabili e in una determinata data di riferimento, verificare se a) i fattori di rischio o le categorie standardizzate per cui la misura del rischio di scenario di stress è determinata attraverso l’applicazione di uno scenario estremo regolamentare di shock futuri in conformità dell’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 soddisfano i criteri individuati dall’ente per l’utilizzo di tale metodo; b) i fattori di rischio o le categorie standardizzate per cui la misura del rischio di scenario di stress non è determinata attraverso l’applicazione di uno scenario estremo regolamentare di shock futuri in conformità dell’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 non soddisfano i criteri individuati dall’ente per l’utilizzo di tale metodo. 16.   Ai fini del paragrafo 2, punto i), su un campione di fattori di rischio non modellizzabili le autorità competenti possono a) verificare se la natura del fattore di rischio è tale da riflettere unicamente il rischio idiosincratico esaminando la descrizione del fattore di rischio fornita nell’elenco di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento e i dati immessi utilizzati per valutarlo, come previsto dall’, paragrafo 3, lettera a), e dall’, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2024/397; b) effettuare test di ipotesi per valutare la rilevanza dei coefficienti di correlazione tra i fattori di rischio nel campione e confrontare i risultati di tali test di ipotesi con i risultati ottenuti dall’ente nell’esecuzione dei test statistici di cui all’, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2024/397.
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