Art. 43 · Valutazione dell’ipotesi distributiva e statistica

Art. 43

Valutazione dell’ipotesi distributiva e statistica

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’ipotesi distributiva e statistica 1.   Nel valutare se il modello interno dell’ente sia applicato con correttezza come previsto dall’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione al requisito secondo cui le misure del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono riflettere dati osservati in un periodo storico in conformità dell’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4, lettera c), di detto regolamento, le autorità competenti verificano se a) le ipotesi distributive e altre ipotesi statistiche pertinenti utilizzate nel modello, comprese la volatilità e le correlazioni, sono giustificate, anche per quanto riguarda la coda delle distribuzioni pertinenti per il calcolo della perdita attesa; b) le correlazioni empiriche utilizzate dall’ente nell’applicare scenari di shock futuri per riflettere la variazione congiunta dei fattori di rischio nel calcolo delle misure del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 sono basate su dati osservati in un periodo storico in conformità dell’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4, lettera c), di detto regolamento. Ai fini del primo comma, lettera b), le autorità competenti possono, se del caso, imporre all’ente di a) fornire un campione di serie temporali; b) calcolare le correlazioni empiriche tra tali serie temporali; c) verificare se le correlazioni di cui alla lettera b) non differiscono in maniera significativa dalle correlazioni utilizzate dall’ente nel suo modello interno di misurazione del rischio. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti confrontano, sulla base di un campione di serie temporali, a) la volatilità e altre proprietà distributive dello scenario di shock futuri applicato a un determinato fattore di rischio nel calcolo delle misure delle perdite attese parziali; b) la volatilità e altre proprietà distributive dei rendimenti osservati per il fattore di rischio in questione. Le autorità competenti effettuano la valutazione di cui al paragrafo 1 sulla base sia del periodo di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sia del periodo di stress finanziario di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento. 3.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti possono effettuare, su un campione di fattori di rischio, ulteriori test, compresi test di normalità, per valutare se le distribuzioni ipotizzate dall’ente sono adeguate. Le autorità competenti possono imporre all’ente di comunicare l’impatto che l’uso di distribuzioni alternative avrebbe sulle misure del rischio di perdita attesa.
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