Art. 42 · Valutazione del calcolo delle misure delle perdite attese parziali

Art. 42

Valutazione del calcolo delle misure delle perdite attese parziali

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione del calcolo delle misure delle perdite attese parziali 1.   Nel valutare se il modello interno di un ente sia applicato con correttezza come previsto dall’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione al calcolo delle misure delle perdite attese parziali di cui all’articolo 325 sexquinquagies di detto regolamento, le autorità competenti a) verificano se lo stimatore utilizzato dall’ente per stimare le misure del rischio di perdita attesa è concettualmente solido e ragionevolmente accurato; b) verificano se, nel calcolare le misure delle perdite attese parziali e come previsto dall’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente individua orizzonti di liquidità effettivi dei fattori di rischio di una determinata posizione, tenendo conto della scadenza della posizione in conformità dell’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 4, di detto regolamento; c) verificano se, nell’ambito delle politiche interne di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente ha stabilito criteri obiettivi appropriati per la scelta dei fattori di rischio che costituiscono il sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento; d) verificano se i fattori di rischio che non rientrano nel sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelti dall’ente in conformità dell’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono mantenuti costanti in sede di calcolo di e ; e) verificano se le tecniche utilizzate per calcolare e quelle utilizzate per calcolare sono le stesse, eccezion fatta per gli scostamenti necessari a garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; f) nel calcolare , verificano se l’ente utilizza dati equiponderati nel periodo di osservazione; g) in relazione all’individuazione del periodo di stress, verificano se le finestre mobili di dodici mesi utilizzate per determinare il periodo di stress decorrono almeno dal 1o gennaio 2007 come previsto all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e se le politiche interne dell’ente specificano la frequenza di aggiornamento del periodo di stress per il calcolo delle misure delle perdite attese parziali, nonché gli altri criteri applicabili che ne innescano l’aggiornamento. Ai fini della lettera e), le autorità competenti ottengono una panoramica delle differenze tra le tecniche utilizzate dall’ente per calcolare le misure delle perdite attese parziali calibrate sul recente periodo di dodici mesi e sul periodo di stress e verificano se tali differenze non vanno oltre quanto necessario per garantire il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Ai fini della lettera g), le autorità competenti verificano, anche sulla base di aggiornamenti pregressi, se il periodo di stress è aggiornato con cadenza almeno trimestrale e che l’ente abbia rispettato eventuali criteri specificati nelle politiche interne. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti a) verificano le modalità con cui l’ente sceglie lo stimatore utilizzato e l’analisi effettuata a sostegno di tale scelta; b) verificano se lo stimatore della perdita attesa corrisponde all’integrale dello stimatore per le misure del valore a rischio di cui all’articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 inteso come funzione della probabilità di coda da zero a uno meno il livello di confidenza pertinente, e dividendo per uno meno il livello di confidenza pertinente, oppure a una scelta più prudente; c) possono operare un confronto tra gli stimatori del valore a rischio e delle perdite attese utilizzati dall’ente e gli stimatori che figurano nella tabella 1. Tabella 1 Stimatori del valore a rischio Stimatori delle perdite attese ; dove: indica l’i-esimo valore più basso nel campione utilizzato per la stima, ossia è la perdita più grave in un campione di profitti/perdite e solitamente un numero negativo alto; N indica il numero di valori nel campione che si utilizza per la stima; α indica la probabilità di coda, ossia uno meno il livello di confidenza; indica la parte intera di un argomento; e per la perdita attesa ipotizzando , ossia effettuando il calcolo per una coda sinistra di un campione; e per la perdita attesa ipotizzando che , ossia presenza di più di una perdita nella coda α di un campione di profitti/perdite; . d) ove il calcolo delle misure del rischio di perdita attesa sia basato su simulazioni Monte Carlo, verificano se il numero di simulazioni assicura la convergenza verso risultati stabili. Ai fini della lettera d), le autorità competenti esaminano i test eseguiti dall’ente per stabilire il numero di simulazioni e i test statistici volti a garantire che le proprietà di casualità delle sequenze utilizzate per generare la simulazione siano appropriate. Ove ritenga insufficienti tali test, l’autorità competente può utilizzare il metodo di valutazione di cui al paragrafo 4. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti a) impongono all’ente di fornire l’errore statistico del metodo Monte Carlo a un livello di confidenza del 95 % e verificano la solidità del metodo impiegato per misurare tale errore statistico; b) impongono all’ente di calcolare le misure del rischio di perdita attesa con vari semi diversi, a parità di tutte le altre ipotesi; c) valutano se le differenze nelle misure del rischio di perdita attesa derivanti dal calcolo effettuato con un seme diverso conformemente alla lettera b) sono compatibili con l’errore statistico di cui alla lettera a); d) ove ritengano incompatibili i risultati di cui alla lettera c), valutano la causa originaria di tale incompatibilità, nonché il numero di simulazioni necessario per garantire che l’errore statistico sia inferiore al 5 %. 4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti a) ottengono una panoramica dei fattori di rischio scelti dall’ente e verificano i) se i criteri garantiscono un sufficiente livello di copertura nei tipi di fattori di rischio modellizzabili scelti rispetto all’intero insieme di fattori di rischio modellizzabili a cui l’ente è esposto; ii) se i criteri sono tali da far prevedere il superamento, nel corso del tempo, della soglia di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; iii) se l’ente effettua test con sottoinsiemi alternativi di fattori di rischio modellizzabili per garantire che la propria scelta non determini una sottostima dei requisiti di fondi propri; iv) se l’ente, nella scelta operata, privilegia la selezione di fattori di rischio per i quali esistono dati nel periodo di stress rispetto a fattori di rischio per i quali si utilizzano variabili proxy; ove non ricorra tale condizione, le autorità competenti valutano il motivo per cui l’ente non ha adottato tale criterio e se una scelta diversa migliorerebbe la qualità della misura della perdita attesa parziale e non vincolata; b) nel caso in cui la posizione abbia una scadenza inferiore a dieci giorni, verificano se l’orizzonte di liquidità effettivo di tutti i fattori di rischio è fissato a dieci giorni e che tale posizione non incida sul calcolo della per ; c) nel caso in cui la posizione abbia una scadenza di Mat giorni, con , verificano se i) tutti i fattori di rischio di tale posizione con un orizzonte di liquidità sono stati assegnati a un orizzonte di liquidità effettivo che è l’orizzonte di liquidità più breve tra gli orizzonti di liquidità di cui alla tabella 1 dell’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che è pari o superiore a Mat; ii) la posizione non incide sul calcolo della per tutti i j corrispondenti a un orizzonte di liquidità che è superiore all’orizzonte di liquidità più breve tra gli orizzonti di liquidità di cui alla tabella 1 dell’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che è pari o superiore a Mat; d) verificano se, nel caso in cui la posizione abbia una scadenza di Mat giorni, con , l’ente ha assegnato tutti i fattori di rischio di tale posizione a un orizzonte di liquidità effettivo corrispondente all’orizzonte di liquidità SubCatLH assegnato ai fattori di rischio; e) verificano se, nel calcolare la , l’ente mantiene costanti i fattori di rischio con un orizzonte di liquidità effettivo che è inferiore all’orizzonte di liquidità corrispondente all’indice j. Ai fini della lettera a), punto ii), l’autorità competente valuta il margine di superamento della soglia da parte dell’ente nei trimestri precedenti. Ai fini della lettera a), punto iii), ove ritengano insufficienti i test effettuati dall’ente con sottoinsiemi alternativi, le autorità competenti possono imporre all’ente di effettuare test con sottoinsiemi alternativi e valutare se le scelte alternative conducono a differenze significative in termini di requisiti di fondi propri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1085:oj#art-42