Art. 41
Valutazione del calcolo della misura del rischio di perdita attesa
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione del calcolo della misura del rischio di perdita attesa
1. Nel valutare se il modello interno di un ente sia applicato con correttezza come previsto dall’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione al calcolo delle misure delle perdite attese non vincolate e delle misure delle perdite attese parziali per tutte le categorie generali dei fattori di rischio con una frequenza ridotta come indicato all’articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti
a)
analizzano il processo utilizzato dall’ente per determinare il giorno della settimana in cui le misure sono calcolate;
b)
verificano che una riduzione della frequenza di calcolo non comporti una sottovalutazione del rischio.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti
a)
verificano se l’analisi effettuata dall’ente è idonea a dimostrare che il rischio non è sottovalutato;
b)
verificano se l’andamento dei dati giornalieri per UES
t
,
,
e
calcolate su tutte le posizioni del portafoglio come previsto dall’articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non mostra sistematicamente un profilo di rischio più basso nel giorno scelto dall’ente.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), se vi sono indicazioni di un profilo di rischio sistematicamente più basso le autorità competenti possono integrare la propria valutazione
a)
imponendo all’ente di calcolare giornalmente e per un determinato periodo le misure delle perdite attese non vincolate
e le misure delle perdite attese parziali
,
e
per ciascuna delle categorie generali dei fattori di rischio;
b)
analizzando se tali misure sono sistematicamente più basse nel giorno scelto dall’ente.
Storico versioni
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