Art. 38 · Valutazione della conformità ai requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite

Art. 38

Valutazione della conformità ai requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione della conformità ai requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite 1.   Nel valutare se il modello interno di un ente sia applicato con correttezza, come previsto dall’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti relativi agli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione per i requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite di cui all’articolo 325 sexagies di detto regolamento, le autorità competenti verificano se la serie temporale delle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione utilizzata ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi coincide con la serie temporale delle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione utilizzata per il requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite, come previsto dall’ del regolamento delegato (UE) 2022/2059. 2.   Nel valutare la conformità di un ente all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti relativi agli elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche del valore del portafoglio ai fini dei requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite di cui all’articolo 325 sexagies di detto regolamento, le autorità competenti verificano che le politiche interne di cui alla suddetta lettera e) a) garantiscano che i giorni lavorativi utilizzati nel calcolo delle variazioni teoriche del valore del portafoglio siano gli stessi utilizzati sia nel calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 sia nella misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento; b) specifichino se l’ente allinea il preciso momento per cui calcola le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione a quello per cui calcola le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione, come consentito dall’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; c) specifichino se vi sono fattori di rischio per i quali l’ente utilizza dati utilizzati come input o valori impiegati nel calcolo delle variazioni ipotetiche per calcolare le variazioni teoriche, o se non vi sono fattori di rischio per i quali è utilizzato tale trattamento, come consentito dall’ del regolamento delegato (UE) 2022/2059; d) contemplino tutti gli aspetti di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2059 in relazione ai fattori di rischio per i quali l’ente utilizza dati utilizzati come input o valori impiegati nel calcolo delle variazioni ipotetiche per calcolare le variazioni teoriche, come consentito dall’ di tale regolamento delegato; e) specifichino i processi di rettifica da seguire nel calcolo delle variazioni teoriche in caso di imprevisti, eccezioni, errori e situazioni in cui non è possibile determinare il prezzo; f) contemplino tutti gli aspetti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2059. Ai fini della lettera c), qualora il trattamento in questione sia utilizzato per alcuni fattori di rischio, ma non per tutti, le autorità competenti verificano se le politiche interne specificano criteri oggettivi per la selezione dei fattori di rischio ai quali si applica tale trattamento. Ai fini della lettera d), le autorità competenti verificano se l’ente utilizza criteri quantitativi per valutare l’effetto dell’allineamento di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2059. 3.   Nel valutare se il modello interno di un ente sia applicato con correttezza come previsto dall’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite di cui all’articolo 325 sexagies di detto regolamento, le autorità competenti a) in relazione al calcolo delle variazioni teoriche del valore del portafoglio i) verificano se i giorni lavorativi utilizzati nel calcolo delle variazioni teoriche del valore del portafoglio sono gli stessi utilizzati nel calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e nella misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento; ii) verificano se le posizioni utilizzate nel calcolo delle variazioni ipotetiche sono quelle utilizzate per il calcolo delle variazioni teoriche; iii) verificano se, quando l’ente calcola le variazioni teoriche, si presume che le posizioni rimangano immutate, come previsto dall’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; iv) verificano che non vi siano differenze tra i metodi di determinazione del prezzo, le parametrizzazioni dei modelli, i dati di mercato e qualsiasi altra tecnica utilizzata nel modello interno di misurazione del rischio e quelli utilizzati per il calcolo delle variazioni teoriche, come previsto dall’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; v) verificano che le variazioni teoriche del valore del portafoglio riflettano solo le variazioni dei valori dei fattori di rischio soggetti a shock nel calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o della misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento, come previsto dall’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; vi) verificano che i processi di rettifica di cui al paragrafo 2, lettera e), siano solidi e siano seguiti nella pratica ogniqualvolta si verifichino imprevisti, eccezioni, errori e situazioni in cui non è possibile determinare il prezzo; b) in relazione ai risultati dell’assegnazione di profitti e perdite i) verificano se il coefficiente di correlazione di Spearman e la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov sono calcolati correttamente; ii) verificano se i fattori di rischio per i quali l’ente utilizza i dati utilizzati come input nel calcolo delle variazioni ipotetiche per calcolare le variazioni teoriche, come consentito dall’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2059, sono solo quelli per i quali sono soddisfatte le condizioni di cui a tale articolo; iii) verificano che i fattori di rischio i cui valori impiegati nel calcolo delle variazioni ipotetiche sono utilizzati dall’ente per calcolare le variazioni teoriche conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2059 siano solo quelli per i quali sono soddisfatte le condizioni di cui a tale articolo. Ai fini della lettera a), punto ii), le autorità competenti valutano se i sistemi informatici dell’ente assicurano il calcolo di tali variazioni sulle stesse posizioni. A tale scopo le autorità competenti possono imporre all’ente di fornire l’inventario delle posizioni rilevate nelle variazioni teoriche e reali e di confrontare tali posizioni. Ai fini della lettera a), punto iv), le autorità competenti verificano se i sistemi degli enti assicurano che le funzioni di determinazione del prezzo utilizzate per calcolare le variazioni teoriche siano quelle utilizzate nel calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e della misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento. Ai fini della lettera a), punto v), le autorità competenti verificano se i sistemi degli enti assicurano che il valore degli altri fattori di rischio sia mantenuto costante nel calcolo delle variazioni teoriche. Le autorità competenti possono integrare la loro valutazione utilizzando il metodo di valutazione di cui al paragrafo 5. Ai fini della lettera a), punto vi), le autorità competenti riesaminano la cronistoria degli imprevisti, delle eccezioni, degli errori e delle situazioni in cui non è possibile determinare il prezzo nei calcoli delle variazioni dei valori dei portafogli, valutano se e in che modo sono stati corretti e, se del caso, valutano l’impatto di tali errori sui risultati dei test retrospettivi e del test di assegnazione di profitti e perdite. 4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera a), punto iii), le autorità competenti utilizzano uno o più dei metodi di valutazione seguenti: a) imporre all’ente di fornire l’inventario, in un dato giorno e nel giorno successivo come previsto dall’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2059, delle posizioni del portafoglio sulle quali calcola le variazioni teoriche, e valutare se tali inventari coincidono; b) verificare che le variazioni teoriche del rischio siano generalmente più vicine alle variazioni ipotetiche che a quelle reali e, utilizzando le relazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), individuare i giorni nelle serie temporali in cui le variazioni ipotetiche e reali differiscono maggiormente a causa di una variazione della composizione del portafoglio dell’unità di negoziazione, nonché verificare che le variazioni teoriche in tali giorni non siano influenzate da tale variazione della composizione del portafoglio. 5.   Ai fini del paragrafo 3, lettera a), punto v), le autorità competenti possono a) quando l’ente calcola la misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o la misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento, imporre all’ente di fornire un campione degli strumenti finanziari nel suo portafoglio, i cui prezzi dipendono sia da fattori di rischio soggetti a shock che da fattori di rischio non soggetti a shock; b) quando l’ente calcola le variazioni teoriche relative agli strumenti finanziari di cui alla lettera a), verificare se, per una determinata data di riferimento, il valore dei fattori di rischio non soggetti a shock è mantenuto costante. 6.   Ai fini del paragrafo 3, lettera b), punto i), per le unità di negoziazione più rilevanti o per tutte le unità di negoziazione, le autorità competenti a) impongono all’ente di fornire le serie temporali delle variazioni ipotetiche e teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione utilizzato per calcolare il coefficiente di correlazione di Spearman e la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2059; b) calcolano il coefficiente di correlazione di Spearman conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2059 e la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov conformemente all’ di tale regolamento delegato; c) verificano se il coefficiente di correlazione di Spearman e la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov risultanti dalla lettera b) coincidono con quelli ottenuti dall’ente; d) verificano se la classificazione delle unità di negoziazione nelle fasce di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2059 è corretta. 7.   Ai fini del paragrafo 3, lettera b), le autorità competenti a) individuano i fattori di rischio più rilevanti per i quali l’ente ha applicato il trattamento di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; b) verificano se lo stesso fattore di rischio è utilizzato nel calcolo delle variazioni ipotetiche e teoriche; c) verificano se il valore dei fattori di rischio di cui alla lettera a) differisce solo a causa delle diverse fonti o dei diversi tempi di estrazione dei dati utilizzati come input. L’intensità alla quale l’autorità competente effettua la valutazione è proporzionata all’effetto che l’allineamento dei dati dei fattori di rischio utilizzati come input ha sulle variazioni teoriche e sui risultati del test di assegnazione di profitti e perdite di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2059. 8.   Ai fini del paragrafo 3, lettera b), le autorità competenti a) individuano i fattori di rischio più rilevanti per i quali l’ente ha applicato il trattamento di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; b) per i fattori di rischio di cui alla lettera a), acquisiscono una comprensione completa delle tecniche dei sistemi di valutazione impiegate per ricavare il valore del fattore di rischio dai dati utilizzati come input di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2059; c) sulla base della lettera b) del presente paragrafo, valutano se le condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2059 sono soddisfatte, tenendo conto di eventuali motivi forniti conformemente all’, paragrafo 3, di detto regolamento. L’intensità alla quale l’autorità competente effettua la valutazione è proporzionata all’effetto che l’allineamento dei valori dei fattori di rischio ha sulle variazioni teoriche e sui risultati del test di assegnazione di profitti e perdite di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2059.
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