Art. 37 · Valutazione dell’analisi degli scostamenti

Art. 37

Valutazione dell’analisi degli scostamenti

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’analisi degli scostamenti 1.   Le autorità competenti verificano se un ente analizza in dettaglio tutti gli scostamenti di cui all’articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di determinarne le cause. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti verificano se l’ente a) individua quali portafogli o unità di negoziazione sono stati la causa principale dello scostamento; b) analizza le differenze tra le variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio; c) analizza se e quali movimenti di mercato, fattori di rischio o parametri hanno causato lo scostamento; d) analizza se eventuali problemi di modellizzazione, o fattori di rischio mancanti, hanno contribuito allo scostamento e chiarisce quale parte delle variazioni del valore del portafoglio può essere spiegata dal modello e quale no; e) analizza se i malfunzionamenti del processo, anche per quanto riguarda le posizioni non correttamente rilevate o gli aggiornamenti mancanti dei dati, hanno contribuito allo scostamento o lo hanno causato; f) descrive i risultati delle azioni intraprese sulla base delle lettere da a) a e) al momento della notifica alle autorità competenti degli scostamenti emersi dal programma di test retrospettivi effettuati in conformità dell’articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. 3.   Le autorità competenti verificano se, qualora l’analisi di cui ai paragrafi 1 e 2 individui una carenza o imprecisione rilevante nel modello o nei processi, l’ente valuta tale carenza o imprecisione ed elabora prontamente un piano per un tempestivo ritorno alla conformità ai requisiti relativi ai test retrospettivi da valutare nell’ambito della regolare convalida del modello. 4.   Le autorità competenti verificano se l’ente garantisce entrambe le condizioni seguenti: a) che qualsiasi scostamento, compresi quelli relativi ai test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, sia comunicato all’alta dirigenza entro tre giorni lavorativi dalla data della sua individuazione; b) che le analisi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano comunicate all’autorità competente e all’alta dirigenza entro un mese dalla data in cui si è verificato lo scostamento.
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