Art. 36 · Valutazione degli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio per i requisiti relativi ai test retrospettivi

Art. 36

Valutazione degli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio per i requisiti relativi ai test retrospettivi

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione degli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio per i requisiti relativi ai test retrospettivi 1.   Nel verificare se un ente rispetta l’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti relativi agli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio, le autorità competenti verificano se le politiche interne di cui a tale lettera a) specificano tutti gli elementi di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2059 e, se del caso, tutti gli elementi di cui all’, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento; b) impongono la presentazione di una relazione periodica e, qualora i diversi elementi che contribuiscono alle variazioni del valore del portafoglio siano separati, dei dati giornalieri, tra cui i) le modifiche relative agli elementi eliminati dal valore alla chiusura per ottenere le variazioni ipotetiche e reali conformemente agli articoli da 1 a 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2059, comprese quelle relative alle attività di negoziazione infragiornaliere; ii) le modifiche relative agli aggiustamenti che sono inclusi nel valore alla chiusura ma che non rientrano nel calcolo delle variazioni ipotetiche e reali conformemente agli articoli da 1 a 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2059; iii) le modifiche relative agli aggiustamenti che sono inclusi nel valore alla chiusura e nel calcolo delle variazioni ipotetiche e reali conformemente agli articoli da 1 a 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2059; iv) le modifiche relative agli aggiustamenti risultanti dal processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; c) impongono la presentazione della relazione di cui alla lettera b) sia a livello di ciascuna unità di negoziazione soggetta ai requisiti relativi ai test retrospettivi dell’unità di negoziazione conformemente agli del regolamento delegato (UE) 2022/2059, sia a livello di portafoglio soggetto ai requisiti relativi ai test retrospettivi conformemente agli di detto regolamento; d) specificano i processi di rettifica da seguire nel calcolo delle variazioni ipotetiche e reali in caso di imprevisti, eccezioni, errori e situazioni in cui non è possibile determinare il prezzo. 2.   Nel valutare se il modello interno dell’ente sia applicato con correttezza, come previsto dall’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti relativi agli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio, le autorità competenti a) in relazione al calcolo delle variazioni reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2059 i) utilizzando le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo e la presentazione delle differenze di cui all’, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/2059 1) individuano gli elementi che differiscono tra le variazioni dei valori del portafoglio alla chiusura prodotte dal processo di valutazione alla chiusura e le variazioni reali; 2) verificano se gli elementi individuati conformemente al punto 1) sono limitati ai diritti e alle commissioni di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli aggiustamenti che devono o possono essere esclusi dalle variazioni reali, come stabilito all’, paragrafi 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; ii) utilizzando le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, verificano se gli aggiustamenti risultanti dalla verifica indipendente dei prezzi sono inclusi nelle variazioni reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione, come previsto dall’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; iii) verificano se il passare del tempo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2059 si riflette nel calcolo delle variazioni reali e se tale passare del tempo si riflette allo stesso modo del calcolo dei valori del portafoglio alla chiusura prodotti dal processo di valutazione alla chiusura; iv) valutano il modo in cui l’ente stabilisce se un aggiustamento è connesso al rischio di mercato a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2059 e, utilizzando le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, verificano se gli aggiustamenti che non sono connessi al rischio di mercato sono esclusi dal calcolo delle variazioni reali; v) confrontando le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo in date diverse, verificano se l’ente riflette le variazioni del valore degli aggiustamenti soltanto alle date di calcolo dell’aggiustamento, come previsto dall’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; vi) verificano se l’insieme delle posizioni sulle quali è calcolato l’aggiustamento comprende solo le posizioni assegnate all’unità di negoziazione, come previsto dall’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; vii) verificano se gli aggiustamenti che possono essere esclusi dalle variazioni reali a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2022/2059 sono non additivi; viii) verificano se le informazioni di cui all’, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/2059 sono coerenti con le prove risultanti dalle relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo; b) in relazione al calcolo delle variazioni reali del valore del portafoglio di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2059 i) utilizzando le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo e la presentazione delle differenze di cui all’, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/2059: 1) individuano gli elementi che differiscono tra le variazioni dei valori del portafoglio alla chiusura prodotte dal processo di valutazione alla chiusura e le variazioni reali; 2) verificano se gli elementi di cui al punto 1) sono limitati ai diritti e alle commissioni di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli aggiustamenti che devono o possono essere esclusi dalle variazioni reali a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2022/2059; ii) utilizzando le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, verificano se gli aggiustamenti risultanti dalla verifica indipendente dei prezzi sono inclusi nelle variazioni reali del valore del portafoglio, come previsto dall’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; iii) verificano se il passare del tempo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2059 si riflette nel calcolo delle variazioni reali e se tale passare del tempo si riflette allo stesso modo del calcolo dei valori del portafoglio alla chiusura prodotti dal processo di valutazione alla chiusura; iv) valutano il modo in cui l’ente stabilisce se un aggiustamento è connesso al rischio di mercato a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2059 e, utilizzando le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, verificano se quelli non connessi al rischio di mercato sono esclusi dal calcolo delle variazioni reali; v) verificano se, come previsto dall’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/2059, l’insieme delle posizioni sulle quali è calcolato un aggiustamento è costituito da (1) posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l’ente calcola i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013; (2) tutte le posizioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato; vi) confrontando le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo in date diverse, verificano se l’ente riflette le variazioni del valore degli aggiustamenti soltanto alle date di ricalcolo dell’aggiustamento conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; vii) verificano se le informazioni di cui all’, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/2059 sono coerenti con le prove risultanti dalle relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo; c) in relazione al calcolo delle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2059 i) individuano, utilizzando le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, gli elementi che differiscono tra le variazioni dei valori del portafoglio alla chiusura prodotte dal processo di valutazione alla chiusura e le variazioni ipotetiche e verificano se tali elementi sono limitati a quanto segue: 1) diritti e commissioni; 2) gli elementi che non sono rilevati a causa dell’ipotesi che le posizioni rimangano immutate come indicato all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; 3) gli aggiustamenti che devono o possono essere esclusi dalle variazioni ipotetiche come previsto dall’, paragrafi 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; ii) verificano se l’effetto del passare del tempo si riflette nelle variazioni ipotetiche coerentemente con il trattamento che l’ente applica per tale effetto nel calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel calcolo della misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento, come previsto dall’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; iii) valutano il modo in cui l’ente stabilisce se un aggiustamento è connesso al rischio di mercato a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2059 e, utilizzando le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, verificano se gli aggiustamenti che non sono connessi al rischio di mercato sono esclusi dal calcolo delle variazioni ipotetiche; iv) utilizzando le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, verificano che solo gli aggiustamenti calcolati giornalmente e inclusi nel modello di misurazione del rischio dell’ente siano inclusi nelle variazioni ipotetiche, come previsto dall’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; v) verificano che l’insieme delle posizioni sulle quali è calcolato l’aggiustamento comprenda solo le posizioni assegnate all’unità di negoziazione, come previsto dall’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; vi) verificano se gli aggiustamenti esclusi dalle variazioni ipotetiche a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2022/2059 sono non additivi; vii) utilizzando la presentazione di cui all’, lettera c), punto viii), del regolamento delegato (UE) 2022/2059, verificano l’appropriatezza della metodologia utilizzata dall’ente per calcolare le variazioni del valore di un aggiustamento nell’ipotesi che le posizioni rimangano immutate come indicato all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; viii) verificano se le informazioni di cui all’, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/2059 sono coerenti con le prove risultanti dalle relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo; d) in relazione al calcolo delle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2059 i) utilizzando le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente ) individuano gli elementi che differiscono tra le variazioni dei valori del portafoglio alla chiusura prodotte dal processo di valutazione alla chiusura e le variazioni ipotetiche; 2) verificano se gli elementi di cui al punto 1) sono limitati ai diritti e alle commissioni, agli elementi che non sono rilevati a causa dell’ipotesi che le posizioni rimangano immutate come indicato all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, e agli aggiustamenti che devono o possono essere esclusi dalle variazioni ipotetiche a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2022/2059; ii) verificano se l’effetto del passare del tempo si riflette nelle variazioni ipotetiche coerentemente con il trattamento che l’ente applica per tale effetto nel calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel calcolo della misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento, come previsto dall’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; iii) valutano il modo in cui l’ente stabilisce se un aggiustamento è connesso al rischio di mercato a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2059 e, utilizzando le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, verificano se quelli non connessi al rischio di mercato sono esclusi dal calcolo delle variazioni ipotetiche; iv) utilizzando le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, verificano che solo gli aggiustamenti calcolati giornalmente e inclusi nel modello di misurazione del rischio dell’ente siano inclusi nelle variazioni ipotetiche, come previsto dall’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2059; v) verificano se, come previsto dall’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/2059, l’insieme delle posizioni sulle quali è calcolato un aggiustamento è costituito da (1) posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l’ente calcola i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013; (2) tutte le posizioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato; vi) utilizzando la presentazione di cui all’, lettera c), punto viii), del regolamento delegato (UE) 2022/2059, verificano l’appropriatezza della metodologia utilizzata dall’ente per calcolare le variazioni del valore di un aggiustamento nell’ipotesi che le posizioni rimangano immutate come indicato all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; vii) verificano se le informazioni di cui all’, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/2059 sono coerenti con le prove risultanti dalle relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo; e) in relazione ai processi seguiti dall’ente per calcolare le variazioni ipotetiche e reali i) verificano se il processo di associazione di una posizione a una sola unità di negoziazione è solido; ii) verificano se i processi di rettifica di cui al paragrafo 1, lettera d), sono solidi e se sono seguiti nella pratica ogniqualvolta si verifichino imprevisti, eccezioni, errori e situazioni in cui non è possibile determinare il prezzo; iii) verificano in che modo sono trattate le posizioni illiquide nel processo di valutazione alla chiusura e nel processo di verifica indipendente dei prezzi. Ai fini della lettera a), punto vi), della lettera b), punto v), punto 1), della lettera c), punto v), e della lettera d), punto v), punto 1), le autorità competenti verificano se l’ente non ricava l’aggiustamento applicabile all’unità di negoziazione da un insieme di posizioni più ampio rispetto a quelle assegnate all’unità di negoziazione. Ai fini della lettera a), punto vii), le autorità competenti valutano le modalità con cui l’ente gestisce il rischio di tali aggiustamenti. Ai fini della lettera b), punto v), punto 2), e della lettera d), punto v), punto 2), le autorità competenti verificano se l’intero aggiustamento calcolato su tale insieme è incluso nelle variazioni reali del valore del portafoglio. Ai fini della lettera c), punto vi), le autorità competenti valutano le modalità con cui l’ente gestisce il rischio di tali aggiustamenti. Ai fini della lettera e), punto ii), le autorità competenti riesaminano la cronistoria degli imprevisti, delle eccezioni, degli errori e delle situazioni in cui non è possibile determinare il prezzo nei calcoli delle variazioni dei valori dei portafogli, valutano in che modo sono stati corretti e, se del caso, l’impatto di tali errori sui risultati dei test retrospettivi e del test di assegnazione di profitti e perdite. Ai fini della lettera e), punto iii), qualora, a causa di dati obsoleti, tali posizioni non comportino variazioni nella valutazione alla chiusura e nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio, le autorità competenti valutano se, nonostante la mancanza di dati, il modello di misurazione del rischio misura i rischi di tali posizioni con sufficiente precisione come previsto dall’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettere da a) a d), le autorità competenti possono applicare uno dei metodi di valutazione seguenti: a) su un campione di operazioni, imporre all’ente di calcolare e riconciliare le variazioni del valore alla chiusura risultanti dal processo di valutazione alla chiusura, le variazioni reali e le variazioni ipotetiche; b) su un campione di operazioni, imporre all’ente di calcolare le variazioni ipotetiche e le variazioni teoriche del rischio e verificare se l’effetto del passare del tempo è riflesso in modo coerente; c) confrontare il profilo delle variazioni ipotetiche cumulative del valore del portafoglio in un determinato periodo di tempo e le corrispondenti variazioni reali cumulative nello stesso periodo per valutare la plausibilità dei calcoli effettuati dall’ente.
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