Art. 35
Valutazione della qualità dei dati
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione della qualità dei dati
1. Nel valutare se i requisiti in relazione ai dati utilizzati di un ente soddisfino i requisiti minimi affinché si possa ritenere che il modello interno di misurazione del rischio misuri i rischi con soddisfacente precisione, come previsto dall’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano se
a)
l’ente documenta, nell’ambito delle sue politiche interne, qualsiasi metodologia utilizzata per compilare le serie temporali con i punti di dati mancanti e se tale documentazione contiene un’analisi solida che dimostri che tali metodologie non incidono sulla volatilità e sulle correlazioni dei fattori di rischio;
b)
l’ente ha stabilito criteri oggettivi che definiscono la metodologia da utilizzare per compilare le serie temporali, qualora sia disponibile più di una metodologia, e se ha documentato tali criteri nelle sue politiche interne;
c)
l’ente ha stabilito, nell’ambito delle sue politiche interne, il processo da seguire ogniqualvolta i valori di una serie temporale sono modificati e se tale processo include la documentazione delle modifiche effettuate;
d)
l’ente non effettua il filtraggio dei dati, comprese la fissazione di un limite minimo e di un limite massimo e le esclusioni di valori anomali, a meno che non sia in grado di dimostrare che il punto di dati escluso si riferisce a dati errati o obsoleti e documenti tale esclusione;
e)
l’ente effettua controlli periodici della qualità sulle serie temporali utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa e documenta tali controlli e i relativi risultati;
f)
l’ente analizza, nell’ambito dei controlli di cui alla lettera e), l’effetto che i dati mancanti o sostituiti e la metodologia utilizzata per ottenere le serie temporali hanno sulle volatilità e sulle correlazioni dei fattori di rischio;
g)
la qualità dei dati delle serie temporali utilizzate dall’ente è adeguata.
Ai fini della lettera e), le autorità competenti verificano se l’ente monitora, nell’ambito dei controlli di cui a tale lettera, per ciascuna serie temporale
a)
il numero di giorni per i quali i punti di dati erano inizialmente mancanti e sono stati poi compilati utilizzando una particolare metodologia;
b)
il numero di giorni per i quali i punti di dati erano inizialmente disponibili e sono stati sostituiti utilizzando una particolare metodologia;
c)
il numero di giorni senza variazioni giornaliere;
d)
il numero massimo di giorni consecutivi senza variazioni giornaliere.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera g), le autorità competenti
a)
impongono all’ente di fornire una panoramica delle proprie serie temporali utilizzate in
,
,
,
,
e
, come indicato all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel calcolo delle misure del rischio di scenario di stress, come indicato all’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 della Commissione, e di includere in tale panoramica per ciascuna serie temporale utilizzata
i)
il numero totale di giorni nel periodo storico di osservazione utilizzato per calcolare
,
,
,
,
e
, come indicato all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, e le misure del rischio di scenario di stress, come indicato all’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 della Commissione;
ii)
il numero di giorni con dati mancanti nelle serie temporali prima che l’ente introduca eventuali aggiustamenti;
iii)
il numero di giorni senza variazioni giornaliere nelle serie temporali prima che l’ente introduca eventuali aggiustamenti;
iv)
il numero massimo di giorni consecutivi senza variazioni giornaliere nelle serie temporali prima che l’ente introduca eventuali aggiustamenti;
v)
il numero di giorni per i quali i dati erano inizialmente disponibili nelle serie temporali ma che l’ente ha escluso o modificato prima che fossero utilizzati nel calcolo di
,
,
,
,
e
, come indicato all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, e le misure del rischio di scenario di stress, come indicato all’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 della Commissione;
b)
sulla base della panoramica di cui alla lettera a), individuano le serie temporali utilizzate per i fattori di rischio che possono essere interessate da una scarsa qualità dei dati;
c)
sulla base della panoramica di cui alla lettera a), selezionano un campione di serie temporali caratterizzate da un numero elevato di punti di dati inizialmente mancanti e prendono le misure seguenti nell’ordine riportato in appresso:
i)
impongono all’ente di fornire le serie temporali solo con i punti di dati iniziali e le serie temporali dopo la loro compilazione;
ii)
verificano che le serie temporali siano state compilate conformemente alle metodologie previste nelle politiche interne di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e che tali metodologie siano adeguate al caso di specie;
d)
sulla base della panoramica di cui alla lettera b), selezionano un campione di serie temporali caratterizzate da un elevato numero di punti di dati inizialmente disponibili ma che sono stati sostituiti da altri punti di dati e prendono le misure seguenti nell’ordine riportato in appresso:
i)
impongono all’ente di fornire le serie temporali solo con i punti di dati iniziali e le serie temporali dopo la loro sostituzione;
ii)
verificano che i punti di dati siano stati sostituiti conformemente alle metodologie previste nelle politiche interne di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e che tali metodologie siano adeguate al caso di specie.
Ai fini della lettera b), le autorità competenti possono utilizzare, se del caso, come base per l’individuazione di cui a tale lettera, gli indicatori seguenti:
a)
serie temporali con meno del 10 % dei punti di dati inizialmente disponibili;
b)
serie temporali con venti giorni lavorativi consecutivi senza variazioni giornaliere;
c)
serie temporali con più del 20 % di giorni senza variazioni;
d)
serie temporali per le quali è stato modificato più del 50 % dei dati inizialmente disponibili.
Le autorità competenti impongono all’ente di giustificare l’uso di tali serie temporali e, se del caso, il motivo per cui il corrispondente fattore di rischio è incluso nell’insieme ridotto di fattori di rischio di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Per i fattori di rischio per i quali sono utilizzati dati indiretti, le autorità competenti effettuano la valutazione di cui al paragrafo 2 sulle serie temporali approssimate utilizzate nel calcolo di
,
,
,
,
e
, come indicato all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, e sulle misure del rischio di scenario di stress, come indicato all’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 della Commissione.
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