Art. 33 · Valutazione dell’orizzonte di liquidità dei fattori di rischio

Art. 33

Valutazione dell’orizzonte di liquidità dei fattori di rischio

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’orizzonte di liquidità dei fattori di rischio 1.   Nel valutare la conformità di un ente all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione ai requisiti in materia di orizzonte di liquidità dei fattori di rischio, le autorità competenti verificano se le politiche interne di cui a tale lettera impongono la produzione di un inventario aggiornato che per ciascun fattore di rischio specifichi quanto segue: a) una descrizione del fattore di rischio; b) se il fattore di rischio è modellizzabile a seguito della valutazione della modellizzabilità di cui all’articolo 325 octoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e, qualora il fattore di rischio sia modellizzabile, se è incluso nel sottoinsieme dei fattori di rischio modellizzabili di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento; c) una semplice descrizione dei dati immessi utilizzati per marcare il fattore di rischio; d) l’orizzonte di liquidità assegnato al fattore di rischio come previsto dall’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; e) se la natura del fattore di rischio non corrisponde ad alcuna categoria generale di fattori di rischio come previsto dall’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2058; f) se la natura del rischio riflesso dal fattore di rischio e i dati immessi utilizzati per tale fattore di rischio corrispondono a fattori di rischio che potrebbero rientrare in più categorie generali dei fattori di rischio o più sottocategorie generali dei fattori di rischio, come previsto dall’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2058; g) se la metodologia di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2058 o la metodologia di cui all’ di tale regolamento, se utilizzata per modellizzare un indice omogeneo, è stata utilizzata per associare il fattore di rischio alla categoria e alla sottocategoria generali appropriate dei fattori di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Nel valutare se il modello interno dell’ente sia applicato con correttezza a norma dell’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti in materia di orizzonte di liquidità dei fattori di rischio, le autorità competenti verificano se a) utilizzando gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo: i) vi è coerenza tra la natura dei fattori di rischio, i dati immessi utilizzati per i fattori di rischio e la categoria e la sottocategoria generali dei fattori di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) i fattori del rischio azionario e di credito che riflettono una componente sistemica sono stati sottoposti al trattamento di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2058, quando tali fattori di rischio sono calibrati utilizzando dati immessi relativi a diverse categorie o sottocategorie generali dei fattori di rischio; iii) i fattori del rischio di base che rappresentano la differenza tra due fattori di rischio che, se modellizzati direttamente dall’ente, anziché alla base, sarebbero assegnati a due diverse sottocategorie, sono sottoposti al trattamento di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2058; iv) qualora un fattore di rischio non figuri tra i fattori di rischio di cui agli del regolamento delegato (UE) 2022/2058 e tale fattore di rischio non si riferisca inequivocabilmente a una delle sottocategorie generali di rischi di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, tale fattore di rischio è associato alla sottocategoria «altro» della categoria appropriata; v) i fattori del rischio azionario riconosciuti come strumenti di capitale con alta capitalizzazione di mercato soddisfano una delle condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2058; b) l’ente dispone di criteri oggettivi per individuare quando un fattore del rischio di differenziali creditizi si riferisce a una posizione investment grade o a elevato rendimento; c) qualora l’ente applichi la deroga di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda l’uso di orizzonti di liquidità più lunghi nel calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies di detto regolamento e la misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento, l’ente distingue tra le posizioni appartenenti alle unità di negoziazione per le quali è utilizzata la deroga e quelle per le quali non è utilizzata; d) nell’ambito della verifica mensile di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente verifica se i) a causa di una variazione della capitalizzazione degli strumenti di capitale o dei componenti degli indici di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2058, si è verificata una variazione nella sottocategoria appropriata per un fattore del rischio azionario; ii) a causa della migrazione o di altri eventi relativi alla qualità creditizia, si è verificata una variazione nella sottocategoria appropriata per un fattore del rischio di differenziali creditizi; e) una sola valuta è considerata nazionale ai fini dell’associazione di un fattore di rischio alla categoria generale «Tasso di interesse» e alla sottocategoria «Valute più liquide e valuta nazionale» di cui all’articolo 325 septquinquagies, tabella 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai fini della lettera c), le autorità competenti si concentrano sui fattori di rischio appartenenti alla sottocategoria oggetto della deroga e presenti sia nelle unità di negoziazione per le quali è utilizzata la deroga sia in quelle per le quali non è utilizzata. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono imporre all’ente di individuare i fattori di rischio in un campione di strumenti finanziari o di merci e possono effettuare la loro valutazione tenendo conto della natura degli strumenti finanziari che presentano i fattori di rischio. Nel richiedere tale campione, le autorità competenti si concentrano sugli strumenti finanziari o sulle merci che comprendono una gamma di tipi di fattori di rischio sufficientemente ampia da garantire una valutazione completa. 4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, le autorità competenti possono imporre all’ente di fornire i fattori di rischio interessati da una variazione nella sottocategoria e possono verificare che, a seguito della verifica mensile, la misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e la misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento rispecchino le variazioni nell’orizzonte di liquidità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1085:oj#art-33