Art. 32 · Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio

Art. 32

Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio 1.   Nel valutare la conformità di un ente all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione ai requisiti per la modellizzabilità dei fattori di rischio, le autorità competenti verificano se le politiche interne dell’ente di cui alla suddetta lettera soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) le politiche interne contemplano gli aspetti di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060 per tutta la documentazione; b) le politiche interne impongono la produzione di un inventario aggiornato che per ciascun fattore di rischio specifichi quanto segue: i) una descrizione del fattore di rischio; ii) se il fattore di rischio è modellizzabile a seguito della valutazione della modellizzabilità di cui all’articolo 325 octoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e se il fattore di rischio ha mai cambiato il suo stato di modellizzabilità nell’anno precedente; iii) il periodo di dodici mesi utilizzato per la valutazione della modellizzabilità; iv) se il fattore di rischio è un fattore del rischio di credito o azionario sistematico di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; v) se il fattore di rischio è un punto di una curva, di una superficie o di un cubo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2060, la categoria utilizzata per valutare la modellizzabilità di tale fattore di rischio e i risultati della valutazione della modellizzabilità di tale categoria; vi) se il fattore di rischio è un parametro di funzione utilizzato per rappresentare una curva, una superficie o un cubo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2060, e (1) la serie di punti della curva, della superficie o del cubo utilizzati per calibrare la funzione parametrica di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; (2) la serie di categorie, e relativa modellizzabilità, risultante dall’applicazione dei passaggi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2022/2060; (3) la serie di punti della curva, della superficie o del cubo utilizzati per calibrare il parametro di funzione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; vii) il numero di prezzi verificabili rappresentativi del fattore di rischio nel periodo in esame per la valutazione della modellizzabilità; viii) se vi sono periodi di 90 giorni con meno di quattro prezzi verificabili e rappresentativi; c) le politiche interne definiscono i) i criteri per individuare i fattori di rischio per i quali l’ente applica il periodo traslato di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; ii) i criteri per stabilire se i fattori di rischio debbano essere considerati dello stesso tipo come previsto dall’, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento; d) le politiche interne definiscono i criteri per stabilire se la valutazione della modellizzabilità di una curva, di una superficie o di un cubo sia effettuata utilizzando le categorie standard predefinite di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2060, o utilizzando le categorie proprie stabilite dall’ente di cui all’, paragrafo 4, di tale regolamento delegato; e) le politiche interne definiscono la motivazione della scelta, qualora le categorie standard pre-definite di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2060 siano suddivise in categorie più piccole conformemente all’, paragrafo 3, di tale regolamento. Ai fini della lettera b), punti vii) e viii), se l’ente effettua la valutazione della modellizzabilità di un fattore di rischio valutando in primo luogo la modellizzabilità di una serie di categorie, le autorità competenti verificano se il numero di prezzi verificabili e rappresentativi è specificato a livello di ciascuna di tali categorie. 2.   Nel valutare se il modello interno di misurazione del rischio dell’ente sia applicato con correttezza a norma dell’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alla valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio valutati come modellizzabili a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060, le autorità competenti a) verificano, in relazione ai risultati della valutazione della modellizzabilità, i) utilizzando l’inventario di cui al paragrafo 1, lettera b), che tali fattori di rischio soddisfino uno dei due criteri di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2022/2060; ii) se del caso, utilizzando l’inventario di cui al paragrafo 1, lettera b), che il periodo utilizzato per la valutazione della modellizzabilità sia conforme all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; b) in relazione ai requisiti per considerare un prezzo verificabile come previsto dall’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060, i) verificano se: (1) le politiche e i sistemi interni dell’ente, nonché i suoi accordi contrattuali con fornitori terzi, assicurano che siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; (2) vi sono prezzi considerati verificabili che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; ii) riesaminando le relazioni di audit, verificano se l’audit indipendente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2022/2060 è solido e contempla tutti gli aspetti di cui a tale paragrafo; iii) se del caso, riesaminano gli accordi contrattuali di cui all’, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; c) in relazione ai requisiti per considerare un prezzo verificabile rappresentativo di un fattore di rischio come previsto dall’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060, verificano se il processo di associazione e i criteri utilizzati per determinare la rappresentatività di un prezzo per un fattore di rischio di cui all’, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento delegato sono solidi. Ai fini della lettera a), punto ii), le autorità competenti verificano se i criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), utilizzati per determinare se i fattori di rischio sono dello stesso tipo, sono solidi e, avvalendosi dell’inventario di cui al paragrafo 1, lettera b), verificano se tali criteri sono applicati correttamente. Ai fini della lettera b), punto i), le autorità competenti applicano il metodo di valutazione di cui al paragrafo 5. Ai fini della lettera c), le autorità competenti applicano il metodo di valutazione di cui al paragrafo 6. 3.   Nel valutare se il modello interno di un ente sia applicato con correttezza, a norma dell’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alla valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio che appartengono a una curva, a una superficie o a un cubo e che sono valutati come modellizzabili a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060, le autorità competenti a) in relazione ai risultati della valutazione della modellizzabilità i) utilizzando l’inventario di cui al paragrafo 1, lettera b), verificano se la categorizzazione di curve, superfici e cubi soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 2 o 4, del regolamento delegato (UE) 2022/2060 e che l’ente applichi correttamente i criteri di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo per selezionare il metodo di categorizzazione; ii) se l’ente utilizza la serie di categorie standard predefinite di cui all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2022/2060, verificano se è opportuno convertire le categorie in una convenzione standard di mercato diversa; iii) utilizzando l’inventario di cui al paragrafo 1, lettera b), verificano se le categorie valutate come modellizzabili soddisfano una delle due condizioni di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2022/2060; iv) utilizzando l’inventario di cui al paragrafo 1, lettera b), verificano se il periodo utilizzato per la valutazione della modellizzabilità è lo stesso per tutte le categorie di una determinata curva, superficie o cubo; b) in relazione ai requisiti per considerare un prezzo verificabile come previsto dall’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060, i) riesaminando le politiche e i sistemi interni dell’ente, nonché i suoi accordi contrattuali con fornitori terzi, garantiscono che 1) siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; 2) nessun prezzo che soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2060 sia considerato verificabile; ii) riesaminando le relazioni di audit, verificano se l’audit indipendente cui sono soggetti i fornitori terzi è solido e contempla tutti gli aspetti di cui all’, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; iii) se del caso, riesaminano gli accordi contrattuali tra l’ente e i fornitori terzi di cui all’, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; c) in relazione ai requisiti per l’assegnazione di un prezzo verificabile a una categoria come previsto dall’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/2060, verificano se il processo di associazione e i criteri di cui all’, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento utilizzati per stabilire che un prezzo è rappresentativo di un punto della categoria sono solidi; d) in relazione alla possibilità di riassegnare un prezzo verificabile di una categoria a una categoria adiacente conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2022/2060, verificano i) se il metodo documentato conformemente all’, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento, utilizzato dall’ente per effettuare tale riassegnazione, è appropriato; ii) il modo in cui l’ente garantisce che siano soddisfatte le condizioni alle quali è consentita la riassegnazione a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2022/2060. Ai fini della lettera b), punto i), le autorità competenti applicano il metodo di valutazione di cui al paragrafo 5. Ai fini della lettera c), le autorità competenti applicano il metodo di valutazione di cui al paragrafo 7. 4.   Nel valutare se il modello interno di un ente sia applicato con correttezza a norma dell’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alla valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio valutati come modellizzabili a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060, le autorità competenti a) in relazione ai risultati della valutazione della modellizzabilità i) utilizzando l’inventario di cui al paragrafo 1, lettera b), verificano se le categorie della curva, della superficie o del cubo modelizzate mediante una funzione parametrica e valutate come modellizzabili soddisfano una delle due condizioni di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2022/2060; ii) utilizzando l’inventario di cui al paragrafo 1, lettera b), verificano se 1) l’ente utilizza il metodo di categorizzazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; 2) è opportuno convertire le categorie in una convenzione standard di mercato diversa conformemente all’, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento; iii) utilizzando l’inventario di cui al paragrafo 1, lettera b), verificano se l’ente valuta il parametro di funzione come modellizzabile solo se tutti i punti della curva, della superficie o del cubo utilizzati per calibrare tale parametro di funzione appartengono a categorie modellizzabili; b) in relazione ai requisiti per considerare un prezzo verificabile come previsto dall’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060, i) verificano se: 1) le politiche e i sistemi interni dell’ente, nonché i suoi accordi contrattuali con fornitori terzi, assicurano che siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; 2) non vi sono prezzi considerati verificabili che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; ii) riesaminando le relazioni di audit, verificano se l’audit indipendente cui sono soggetti i fornitori terzi è solido e contempla tutti gli aspetti di cui all’, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; iii) se del caso, riesaminano gli accordi contrattuali tra l’ente e i fornitori terzi di cui all’, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/2060; c) in relazione ai requisiti per l’assegnazione di un prezzo verificabile a una categoria come previsto dall’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/2060, verificano se il processo di associazione e i criteri di cui all’, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento utilizzati per stabilire che un prezzo è rappresentativo di un punto della categoria sono solidi; d) in relazione alla possibilità di riassegnare un prezzo verificabile di una categoria a una categoria adiacente conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2022/2060, verificano i) se il metodo documentato conformemente all’, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento, utilizzato dall’ente per effettuare tale riassegnazione, è appropriato; ii) il modo in cui l’ente garantisce che siano soddisfatte le condizioni alle quali è consentita la riassegnazione a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2022/2060. Ai fini della lettera b), punto i), le autorità competenti applicano il metodo di valutazione di cui al paragrafo 5. Ai fini della lettera c), le autorità competenti applicano il metodo di valutazione di cui al paragrafo 7. 5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), punto i), del paragrafo 3, lettera b), punto i), e del paragrafo 4, lettera b), punto i), le autorità competenti applicano il metodo di valutazione seguente: a) impongono all’ente di fornire un campione di fattori di rischio e di categorie, con i corrispondenti prezzi verificabili e rappresentativi, tra cui i) fattori di rischio e categorie che soddisfacevano a stento le condizioni per essere valutati come modellizzabili; ii) fattori di rischio e categorie che hanno cambiato il loro stato di modellizzabilità nel corso dell’anno precedente; iii) se del caso, fattori di rischio e categorie per i quali i prezzi verificabili sono ottenuti esclusivamente dall’ente, esclusivamente da fornitori terzi e sia dall’ente che da fornitori terzi; b) impongono all’ente di giustificare, per i prezzi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, quali delle condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2060 sono soddisfatte e verificano quanto segue: i) qualora sia soddisfatta la condizione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/2060, in che modo l’ente ha valutato che l’operazione sia stata effettuata alle normali condizioni di mercato; ii) qualora sia soddisfatta la condizione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2060, in che modo l’ente o il fornitore terzo ha valutato che l’operazione sia stata effettuata alle normali condizioni di mercato; iii) qualora sia soddisfatta la condizione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/2060, in che modo l’ente o il fornitore terzo ha individuato le quotazioni di denaro e lettera; c) per i prezzi verificabili di cui alla lettera a), le autorità competenti verificano i) se il prezzo non è un’operazione o una quotazione di denaro e lettera tra due soggetti dello stesso gruppo di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/2060 e se il metodo utilizzato dall’ente o dal fornitore terzo per concludere che i due soggetti non appartengono allo stesso gruppo è solido; ii) il modo in cui l’ente o il fornitore terzo ha concluso che il volume dell’operazione o della quotazione irrevocabile associato al prezzo verificabile è non trascurabile ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2060 e se le metriche utilizzate per valutare la trascurabilità sono solide; iii) qualora il prezzo verificabile si riferisca a quotazioni irrevocabili di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/2060, 1) il modo in cui l’ente o il fornitore terzo ha concluso che lo scarto denaro/lettera non si discosta in modo sostanziale dalle condizioni di mercato applicabili come previsto dall’, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento; 2) se le metriche utilizzate per valutare tale scostamento potenziale sono solide; iv) se si può ritenere che alcuni di tali prezzi soddisfino le condizioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b) o c), del regolamento delegato (UE) 2022/2060 in quanto caratterizzati da un volume insolitamente basso o da uno scarto denaro/lettera insolitamente elevato; v) se l’ente o il fornitore terzo ha individuato un fuso orario utilizzato in modo coerente in tutte le fonti di dati per individuare la data di osservazione del prezzo verificabile, come previsto dall’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2060. Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti impongono agli enti o ai fornitori terzi, a seconda dei casi, di fornire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno per effettuare tale valutazione in modo esaustivo, conformemente all’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2060. 6.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), le autorità competenti a) impongono a un ente di fornire un campione dei fattori di rischio e i corrispondenti prezzi verificabili e rappresentativi utilizzati per valutare le condizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060; b) verificano se, qualora per il fattore di rischio vi siano più prezzi verificabili in una determinata data di osservazione, nel valutare se siano soddisfatte le condizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060 ne è preso in considerazione solo uno; c) per i fattori di rischio nel campione di cui alla lettera a) che non sono fattori del rischio di credito o azionario sistematico che riflettono i movimenti a livello di mercato di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2060, verificano se i) il fattore di rischio è un forte fattore trainante del prezzo considerato rappresentativo; ii) il metodo utilizzato dall’ente per concludere che esiste una stretta relazione tra il fattore di rischio e tale prezzo è solido; iii) la metodologia utilizzata dall’ente per estrarre il valore del fattore di rischio da tale prezzo è solida; d) per i fattori di rischio nel campione di cui alla lettera a) che sono fattori del rischio di credito o azionario sistematico che riflettono i movimenti a livello di mercato di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2060, verificano se i prezzi verificabili utilizzati sono rappresentativi degli attributi dei fattori di rischio sistematici. Ai fini della lettera a), il campione di fattori di rischio comprende, tra l’altro, i fattori di rischio che soddisfacevano a stento le condizioni per essere valutati come modellizzabili e i fattori di rischio che hanno cambiato il loro stato di modellizzabilità nel corso dell’anno precedente. Se del caso, tale campione comprende i fattori di rischio per i quali i prezzi verificabili sono ottenuti esclusivamente dall’ente, esclusivamente da fornitori terzi e sia dall’ente che da fornitori terzi. 7.   Ai fini del paragrafo 3, lettera c), e del paragrafo 4, lettera c), le autorità competenti a) impongono all’ente di fornire un campione di categorie relative a una serie di curve, di superfici o di cubi e i corrispondenti prezzi verificabili e rappresentativi; b) per i prezzi verificabili di cui alla lettera a), verificano, per le categorie per le quali vi sono più prezzi verificabili in una determinata data di osservazione, che nel valutare se siano soddisfatte le condizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060 sia preso in considerazione un solo prezzo verificabile per ogni data; c) per i prezzi verificabili di cui alla lettera a), valutano se la metodologia utilizzata dall’ente per associare un prezzo verificabile a una data categoria è appropriata. Ai fini della lettera a), il campione di categorie comprende, tra l’altro, le categorie che soddisfacevano a stento le condizioni per essere valutate come modellizzabili e le categorie che hanno cambiato il loro stato di modellizzabilità nel corso dell’anno precedente. Se del caso, tale campione comprende le categorie per le quali i prezzi verificabili sono ottenuti esclusivamente dall’ente, esclusivamente da fornitori terzi e sia dall’ente che da fornitori terzi. Ai fini della lettera c), l’autorità competente verifica se a) i punti di una categoria sono un forte fattore trainante del prezzo considerato rappresentativo; b) il metodo utilizzato dall’ente per concludere che esiste una stretta relazione tra i punti della categoria e tale prezzo è solido; c) la metodologia utilizzata dall’ente per estrarre il valore di tale punto della categoria da tale prezzo è solida.
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