Art. 30
Valutazione delle superfici di volatilità implicita
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione delle superfici di volatilità implicita
1. Nel valutare la conformità di un ente ai requisiti di cui all’articolo 325 unsexagies, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione al rilevamento del rischio vega per una determinata categoria generale dei fattori di rischio, le autorità competenti
a)
impongono all’ente di fornire un elenco di tutte le superfici di volatilità verso le quali il portafoglio dell’ente è sensibile;
b)
impongono all’ente di fornire un’analisi di sensitività del suo portafoglio verso ciascuna delle superfici di cui alla lettera a);
c)
verificano, sulla base delle informazioni di cui alle lettere a) e b), se un rischio di base rilevante tra due determinate superfici è riflesso implicitamente in virtù del fatto che due superfici sono modellizzate direttamente, oppure in virtù del fatto che è modellizzata una superficie della base (basis surface) che rappresenta la differenza tra queste due curve;
d)
verificano, in relazione alle superfici di volatilità i cui punti sono fattori di rischio di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060, se
i)
le politiche interne dell’ente hanno stabilito criteri per decidere il numero di fattori di rischio da utilizzare per modellizzare una superficie e se tali criteri si basano sulla liquidità e sulla rilevanza delle posizioni esposte a tale superficie;
ii)
i criteri di cui al punto i) sono accompagnati da un’analisi che dimostri che il numero di fattori di rischio utilizzati consente una rappresentazione completa del rischio in tutta la superficie;
e)
verificano, in relazione alle superfici modellizzate mediante parametri di funzione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060, se le politiche interne dell’ente includono un’analisi che dimostri che lo shock dei parametri di funzione consente una rappresentazione completa del rischio in tutta la superficie;
f)
valutano se le tecniche di interpolazione ed estrapolazione utilizzate dall’ente per costruire una superficie sono solide e, se una parte della superficie è ricavata estrapolando i suoi due punti esterni, verificano se la volatilità dei rendimenti osservata sul mercato per la parte estrapolata della superficie non differisce in modo significativo da quella risultante dall’estrapolazione.
Ai fini della lettera a), l’ente specifica per ciascuna delle superfici di cui a tale lettera se è modellizzata direttamente nella sua totalità o se è modellizzata come somma di una superficie di base (base surface) e di una superficie della base (basis surface).
Ai fini della lettera d), punto ii), le autorità competenti, se del caso, possono integrare la loro valutazione utilizzando il metodo di valutazione di cui al paragrafo 2.
Ai fini della lettera e), le autorità competenti, se del caso, possono integrare la loro valutazione utilizzando il metodo di valutazione di cui al paragrafo 3.
Ai fini della lettera f), le autorità competenti possono applicare i metodi di valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3 selezionando un punto della superficie ottenuto mediante estrapolazione in sede di applicazione della lettera b) di tali paragrafi.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), punto ii), le autorità competenti possono
a)
imporre all’ente di applicare scenari di shock futuri ai fattori di rischio della superficie come avviene nel modello interno di misurazione del rischio;
b)
imporre all’ente di ricavare la volatilità di un punto della superficie che non è un fattore di rischio;
c)
imporre all’ente di ottenere la volatilità osservata del punto della superficie di cui alla lettera b);
d)
confrontare la volatilità ottenuta conformemente alla lettera b) con la volatilità osservata ottenuta conformemente alla lettera c).
Per la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera d), punto ii), le autorità competenti si basano sia sul periodo di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sia sul periodo di stress finanziario di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti possono
a)
imporre all’ente di applicare scenari di shock futuri ai parametri di funzione come avviene nel modello interno di misurazione del rischio;
b)
imporre all’ente di ricavare la volatilità di un punto della superficie;
c)
imporre all’ente di ottenere la volatilità osservata del punto della superficie di cui alla lettera b);
d)
confrontare la volatilità ottenuta conformemente alla lettera b) con la volatilità osservata ottenuta conformemente alla lettera c).
Per la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti si basano sia sul periodo di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sia sul periodo di stress finanziario di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento.
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