Art. 3 · Qualità e verificabilità della documentazione

Art. 3

Qualità e verificabilità della documentazione

In vigore dal 13 mar 2024
Qualità e verificabilità della documentazione Le autorità competenti verificano che la documentazione presentata dall’ente a sostegno della sua domanda di autorizzazione a utilizzare un modello interno per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sia di qualità adeguata e sia sufficientemente dettagliata e precisa da consentire l’esame da parte di terzi qualificati. Le autorità competenti verificano in particolare che a) la documentazione in questione sia approvata al livello gerarchico adeguato dell’ente cui l’organo di amministrazione abbia delegato l’autorità necessaria ai fini dei modelli interni; b) l’ente abbia definito politiche atte a garantire standard di elevata qualità per la documentazione interna, anche per quanto riguarda la responsabilità interna al fine di garantire che la documentazione in questione sia completa, coerente, accurata, aggiornata, approvata conformemente alla lettera a) e sicura; c) la documentazione prevista dalle politiche di cui alla lettera b) preveda l’identificazione del tipo di documento, dell’autore, del responsabile della verifica, del soggetto che rilascia l’autorizzazione, del proprietario, delle date di elaborazione e di approvazione, del numero di versione e della cronistoria delle modifiche; d) l’ente documenti in modo accurato e diligente le politiche, le procedure e le metodologie che applica a norma del presente regolamento; e) la documentazione in questione sia sufficientemente dettagliata da consentire a terzi qualificati di comprendere tutti gli aspetti relativi al modello interno di misurazione del rischio.
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