Art. 29 · Valutazione delle curve

Art. 29

Valutazione delle curve

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione delle curve 1.   Le autorità competenti applicano a) il paragrafo 2 del presente articolo se necessario per valutare le curve i cui punti sono fattori di rischio di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060; b) il paragrafo 4 del presente articolo se necessario per valutare le curve modellizzate mediante parametri di funzione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060. Ai fini delle lettere a) e b), le autorità competenti valutano le tecniche di interpolazione ed estrapolazione utilizzate dall’ente conformemente al paragrafo 6. 2.   Per le curve per le quali l’ente stesso stabilisce categorie conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/2060, le autorità competenti verificano che a) le politiche interne dell’ente abbiano stabilito criteri per decidere il numero di fattori di rischio da utilizzare per modellizzare una curva e che tali criteri si basino sulla liquidità e sulla rilevanza delle posizioni con esposizione a tale curva; b) i criteri di cui alla lettera a) siano accompagnati da un’analisi che dimostra che il numero di fattori di rischio utilizzati consente di riflettere la volatilità tra i diversi tenori. Ai fini della lettera b), l’autorità competente, se ritiene che il numero di fattori di rischio utilizzati per modellizzare una curva non sia adeguato, può integrare la propria valutazione utilizzando il metodo di valutazione di cui al paragrafo 3. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), le autorità competenti possono a) imporre all’ente di applicare scenari di shock futuri ai fattori di rischio della curva come avviene nel modello interno di misurazione del rischio; b) imporre all’ente di ricavare la volatilità di un punto della curva che non è un fattore di rischio; c) imporre all’ente di ottenere la volatilità osservata del punto della curva di cui alla lettera b); d) confrontare la volatilità ottenuta conformemente alla lettera b) con la volatilità osservata ottenuta conformemente alla lettera c). Per la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), le autorità competenti si basano sia sul periodo di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sia sul periodo di stress finanziario di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento. 4.   Per le curve modellizzate mediante parametri di funzione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060, le autorità competenti valutano se le politiche interne dell’ente includono un’analisi che dimostri che lo shock dei parametri di funzione consente di riflettere tutti i rischi rilevanti nelle curve e la volatilità tra i diversi tenori. Se del caso, le autorità competenti possono integrare la loro valutazione utilizzando il metodo di valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 5.   Ai fini del paragrafo 4, le autorità competenti possono a) imporre all’ente di applicare scenari di shock futuri ai parametri di funzione come avviene nel modello interno di misurazione del rischio; b) imporre all’ente di ricavare la volatilità di un punto della curva; c) imporre all’ente di ottenere la volatilità del punto della curva di cui alla lettera b); d) confrontare la volatilità ottenuta conformemente alla lettera b) con la volatilità osservata ottenuta conformemente alla lettera c). Per tale valutazione, le autorità competenti si basano sia sul periodo di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sia sul periodo di stress finanziario di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento. 6.   Le autorità competenti valutano se tutte le tecniche utilizzate dall’ente per costruire una curva, comprese le tecniche di interpolazione ed estrapolazione, sono solide. Se una parte della curva è ricavata estrapolando i suoi due punti esterni, le autorità competenti verificano se la volatilità dei rendimenti osservata sul mercato per la parte estrapolata della curva non differisce in modo significativo da quella risultante dall’estrapolazione. A tal fine le autorità competenti possono applicare i metodi di valutazione di cui ai paragrafi 3 e 5 selezionando un punto della curva ottenuto mediante estrapolazione in sede di applicazione della lettera b) di tali paragrafi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1085:oj#art-29