Art. 26 · Valutazione dei fattori del rischio di differenziali creditizi

Art. 26

Valutazione dei fattori del rischio di differenziali creditizi

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dei fattori del rischio di differenziali creditizi 1.   Nel valutare la conformità di un ente ai requisiti di cui all’articolo 325 unsexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alla modellizzazione del rischio di differenziali creditizi, le autorità competenti a) impongono all’ente di fornire un elenco di tutte le curve dei differenziali creditizi e di tutti gli indici di credito degli emittenti verso i quali il portafoglio dell’ente è sensibile e dei fattori di rischio utilizzati per modellizzare il relativo rischio; b) impongono all’ente di fornire un’analisi di sensitività del suo portafoglio verso ciascuna delle curve dei differenziali creditizi e ciascuno degli indici di credito degli emittenti di cui alla lettera a); c) verificano se, qualora il rischio insito nel differenziale creditizio di un emittente sia modellizzato come somma di un fattore di rischio sistematico di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2060 e di un fattore di rischio idiosincratico, la volatilità generata dallo shock di tali fattori riflette la volatilità osservata per tale differenziale creditizio dell’emittente; d) verificano se il rischio di base tra emittenti è riflesso modellizzando i differenziali creditizi degli emittenti direttamente o mediante un fattore del rischio di base e se la base tra diverse posizioni riferite allo stesso emittente è monitorata e, se rilevante, inclusa nel modello interno di misurazione del rischio; e) valutano se il rischio insito nelle variazioni delle curve dei differenziali creditizi è debitamente riflesso come previsto dall’ del presente regolamento; f) valutano se il rischio vega connesso al rischio di differenziali creditizi è debitamente riflesso come previsto dall’ del presente regolamento. Ai fini della lettera c), le autorità competenti possono, se del caso, confrontare la volatilità degli shock applicati al differenziale creditizio dell’emittente, risultante dai fattori di rischio sistematico e idiosincratico, con la volatilità osservata per tale differenziale creditizio dell’emittente. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti possono imporre a un ente di fornire le informazioni di cui a tale lettera solo per le curve dei differenziali creditizi e gli indici di credito più rilevanti e possono effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 su tali dati.
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