Art. 25 · Valutazione dei fattori del rischio azionario

Art. 25

Valutazione dei fattori del rischio azionario

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dei fattori del rischio azionario 1.   Nel valutare la conformità dell’ente al requisito di cui all’articolo 325 unsexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alla modellizzazione del rischio azionario, l’autorità competente a) impone all’ente di fornire un elenco di tutti i nomi di strumenti di capitale e gli indici azionari verso i quali il portafoglio dell’ente è sensibile e dei fattori di rischio utilizzati per modellizzare il relativo rischio; b) impone all’ente di fornire un’analisi di sensitività del suo portafoglio verso ciascuno dei nomi di strumenti di capitale e degli indici azionari di cui alla lettera a); c) verifica che, qualora il rischio insito nel nome di uno strumento di capitale sia modellizzato come somma di un fattore di rischio sistematico di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2060 e di un fattore di rischio idiosincratico, la volatilità generata dallo shock di tali fattori rifletta la volatilità osservata per tale nome di strumento di capitale; d) verifica che il rischio di base tra due diversi nomi di strumenti di capitale sia riflesso modellizzando i due nomi di strumenti di capitale direttamente o mediante un fattore del rischio di base; e) valuta se il rischio insito nelle variazioni delle curve degli strumenti di capitale è debitamente riflesso conformemente all’ del presente regolamento; f) valuta se il rischio vega connesso al rischio azionario è debitamente riflesso conformemente all’ del presente regolamento. Ai fini della lettera c), l’autorità competente può, se del caso, confrontare la volatilità degli shock applicati al nome dello strumento di capitale dell’emittente, risultante dai fattori di rischio sistematico e idiosincratico, con la volatilità osservata per tale nome di strumento di capitale. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può imporre all’ente di fornire le informazioni di cui a tale lettera solo per i nomi di strumenti di capitale e gli indici azionari più rilevanti e può effettuare la valutazione di cui al suddetto paragrafo su tali dati.
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