Art. 24 · Valutazione dei fattori del rischio generico di tasso di interesse

Art. 24

Valutazione dei fattori del rischio generico di tasso di interesse

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dei fattori del rischio generico di tasso di interesse 1.   Nel valutare la conformità di un ente ai requisiti di cui all’articolo 325 unsexagies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alla modellizzazione del rischio di tasso di interesse, le autorità competenti a) impongono all’ente di fornire un elenco di tutte le valute verso le quali il portafoglio dell’ente è sensibile e, per ciascuna di tali valute, tutte le curve di rendimento verso le quali il portafoglio dell’ente è sensibile; b) impongono all’ente, per ciascuna delle curve di rendimento di cui alla lettera a), di specificare se una curva è modellizzata direttamente nella sua interezza o se è modellizzata come somma di una curva di base (base curve) e di una curva della base (basis curve); c) impongono all’ente di fornire un’analisi di sensitività del suo portafoglio verso ciascuna delle curve di rendimento di cui alla lettera a); d) verificano, utilizzando le informazioni di cui alle lettere a), b) e c), che il rischio di base tra due determinate curve di rendimento sia riflesso implicitamente in virtù del fatto che due curve di rendimento sono modellizzate direttamente, oppure in virtù del fatto che nel modello interno di misurazione del rischio è inclusa una curva di rendimento della base (basis yield curve) che rappresenta la differenza tra queste due curve di rendimento; e) effettuano, in relazione alle curve di rendimento in cui i fattori di rischio sono punti della curva, un’ulteriore valutazione conformemente all’ del presente regolamento e, qualora l’ente stabilisca categorie conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/2060 (11), verificano se l’ente utilizza almeno sei fattori di rischio in cui sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: i) l’esposizione alla curva di rendimento è rilevante; ii) l’esposizione è in una valuta più liquida di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2058 della Commissione (12); f) effettuano, in relazione alle curve modellizzate mediante parametri di funzione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2060, un’ulteriore valutazione della conformità conformemente all’ del presente regolamento; g) valutano se il rischio vega connesso al rischio di tasso di interesse è debitamente riflesso come previsto dall’ del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti possono imporre a un ente di fornire le informazioni di cui a tali lettere solo per le valute e le curve di rendimento più rilevanti e possono effettuare la valutazione di cui al suddetto paragrafo 1 su tali dati.
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