Art. 21
Valutazione del modello interno di misurazione del rischio in relazione a programmi aggiuntivi di test retrospettivi
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione del modello interno di misurazione del rischio in relazione a programmi aggiuntivi di test retrospettivi
1. Nel valutare se il modello interno dell’ente sia applicato con correttezza a norma dell’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione ai test retrospettivi di cui all’articolo 325 tersexagies, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento, le autorità competenti verificano se, nell’ambito di tali programmi di test retrospettivi, l’ente
a)
conduce il programma di test retrospettivi di cui al paragrafo 2 o un altro programma interno di test retrospettivi che consenta all’ente di individuare il contributo apportato dai fattori di rischio modellizzabili e non modellizzabili ai risultati dei test retrospettivi;
b)
applica ai propri portafogli metodi di test retrospettivi diretti sulla perdita attesa.
Ai fini della lettera b), le autorità competenti verificano in che modo l’ente motiva la scelta della metodologia applicata di test retrospettivi diretti sulla perdita attesa e ne analizzano la solidità concettuale.
L’ente può utilizzare i programmi di test retrospettivi di cui al primo comma come elemento per individuare e monitorare potenziali carenze nel calcolo delle misure delle perdite attese. Se un’autorità competente decide in merito all’autorizzazione a utilizzare il metodo dei modelli interni per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all’articolo 325 terquinquagies, tali programmi di test retrospettivi non sostituiscono i risultati dei test retrospettivi regolamentari di cui all’articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite di cui all’articolo 325 sexagies di detto regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), l’ente può condurre un programma di test retrospettivi che applica i principi seguenti:
a)
uno scostamento è individuato come una variazione giornaliera di HPL
MRF
o di
(b)
APL
MRF
che supera la misura del valore a rischio di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
HPL
MRF
e APL
MRF
sono calcolati secondo le modalità seguenti:
dove:
—
HPL sono le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
—
APL sono le variazioni reali del valore del portafoglio;
—
RTPL sono le variazioni teoriche del rischio del valore del portafoglio dell’ente;
—
RTPL
MRF
sono le variazioni teoriche del rischio del valore del portafoglio dell’ente considerando solo le variazioni dei fattori di rischio modellizzabili;
d)
l’ente individua potenziali carenze nel proprio modello di misurazione del rischio conteggiando gli scostamenti, individuati conformemente alla lettera a), che si sono verificati negli ultimi 250 giorni lavorativi e confrontando il numero degli scostamenti individuati con le soglie di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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